ADDIO MAXICONGUAGLI: DA MARZO LA NUOVA NORMA PER LE BOLLETTE ELETTRICHE

“Nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al primo marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione, passata da 5 a 2 anni, cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati”. Così avverte l’Arera, commentando le novità che investono le bollette elettriche. Dunque addio finalmente ai maxiconguagli. Ricordiamo inoltre che la stessa regola – prossima ad entrare in vigore – tra un anno sarà estesa anche anche alle bollette del gas e, tra due, anche dell’acqua. Da marzo infatti, come stabilito dalla nuova norma introdotta nella Legge di Bilancio, contrariamente a quanto previsto prima (quando era di 5 anni), ora non potranno più arrivare conguagli relativi a periodi superiori ai 2 anni. Come spiega infatti spiega l’Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente, “Nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli, pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica, per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione. Famiglie e piccole imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette ’maxibollette’ – osservano ancora dall’Arera- cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori, ad esempio blocco di fatturazione, rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale”.
M.