AL SENATO PRIMO SI PER LE UNIONI CIVILI, di Manuel Casale

Le votazioni hanno portato un totale di ventitre voti tra cui: quattordici si, otto no e un astenuto.  La Commissione di Giudizia a Palazzo Madama ha approvato regolarmente le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le adozioni  gay. A votare SI , sono stati il PD M5S, mentre contrari erano NCD, LEGA e FORZA ITALIA. Ciro Falanga, senatori di FORZA ITALIA, si è astenuto. Dettagliatamente,  il testo introduce le unioni civili fra persone dello stesso sesso, un nuovo istituto giuridico fondato sull’articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti sociali oggi riservati alle coppie eterosessuali unite in matrimonio, compresa la pensione di reversibilità. Rimangono precluse le adozioni, con l’unica eccezione della possibilità di adottare il figlio del/la partner. I matrimoni stipulati all’estero, così come i matrimoni nei quali un coniuge abbia cambiato sesso, potranno essere riconosciuti come unioni civili. Il parlamentare del PD, Emanuele Fiano cinguetta su twitter “Al Senato, approvato in Commissione Giustizia il testo base Cirinnà sulle Unioni civili. La volta buona”.  Si apre dunque uno spiraglio per il riconoscimento delle coppie omosessuali. Dopo trenta anni dalla prima proposta avanzata da Arcigay nel 1985, con il testo base oggi inizia l’iter parlamentare che potrebbe portare l’Italia al passo con l’Europa. Ecco i punti principali del provvedimento: Adozioni. Estende alle unioni civili la cosiddetta Stepchild Adoption, ossia l’adozione del bambino che vive in una coppia dello stesso sesso, ma che è figlio biologico di uno solo dei due, prevista dall’articolo 44 della legge sulle adozioni. Entrambi non modificano il testo sulla fecondazione assistita. Costituzione unione civile. Si sottoscrive di fronte a un ufficiale di Stato civile, alla presenza di due testimoni e viene iscritta in un registro comunale. E’ certificata da un documento che attesti la costituzione dell’unione e che deve contenere: dati anagrafici; regime patrimoniale; residenza. Si può scegliere uno dei due cognomi o decidere di adottare entrambi i cognomi. Cause impeditive. Non potrà essere realizzata l’unione civile se una delle parti: è ancora sposato; è un minore, salvo apposita autorizzazione; ha un’interdizione per infermità mentale; ha un legame di parentela; è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Regime giuridico. Per quanto riguarda il regime giuridico nelle unioni civili ovvero diritti e doveri reciproci, figli, residenza, concorso negli oneri, abusi familiari, interdizione, scioglimento dell’unione si applicano gli articoli del codice civile. Reciproca assistenza. Nell’unione civile sono riconosciuti alla coppia diritti di assistenza sanitaria, carceraria, unione o separazione dei beni, subentro nel contratto d’affitto, reversibilità della pensione e i doveri previsti per le coppie sposate. Convivenze di fatto. Riconosce alcuni diritti base, alle coppie etero e omosessuali, già riconosciuti dalla giurisprudenza (subentro nel contratto d’affitto, assistenza in ospedale, mantenimento temporaneo dell’ex partner in difficoltà) e la possibilità di regolare i rapporti patrimoniali attraverso contratti di convivenza di fronte a un notaio.