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Bonus caldaie 2020: cos’è come funziona detrazioni e sconto 110% 65% e 50

In questo particolare momento storico agli italiani sembra stare ragionevolmente molto a cuore ogni possibile indicazione e informazione circa la sussistenza di possibili bonus o sconti e detrazioni a cui avere accesso, e ovviamente, le modalità tramite cui ottenerle.

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Dopo i tanto auspicati bonus baby sitter, o quelli per i centri estivi, si sono rifatti spazio e largo dei bonus a cui molti cittadini hanno prestato orecchie da tempo, come quelli sui condizionatori, o sugli infissi e sulle finestre, e non solo.

Sono arrivati bonus per biciclette e naturalmente per gli studi e gli esercizi didattici, anche quelli in modalità smart.

E per quanto riguarda la caldaie? Cosa si sa, ad esempio, di un bonus molto interessante e seguito dai cittadini come il bonus caldaie?

Bonus caldaie 2020 cos’è come funziona requisiti detrazione fiscale 65% e 50%, a chi spetta

Il Bonus caldaie 2020 è stato rinnovato anche per l’anno 2020 tramite la Manovra Finanziaria.

La misura indica una detrazione fiscale al 65% per chi pensa di sostituire ed installare una nuova caldaia a condensazione di classe A con montaggio delle valvole termoregolazione.

Nello stesso momento si ha facoltà di accedere ad una detrazione fiscale al 50% se si istalla una caldaia a condensazione di classe A senza valvole. E invece è pari a zero per chi decide di istallare una caldaia di classe B o inferiore.

aggiornamento ore 1.34

In sostanza misura della detrazione spettante con il bonus caldaie è dipendente all’efficienza energetica della caldaia scelta.

Andiamo dunque a vedere in particolare il bonus caldaia 2020 cos’è e in che modo funziona, a chi spetta e quando spetta la detrazione al 65%, al 50%.

Non solo: ecco le novità relativa al bonus caldaie 2020 con il nuovo decreto Rilancio che introdotto il cd. Superbonus 2020 al 110%.

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Bonus caldaie 2020 sconto o cessione, novità Decreto Rilancio

Tra le novità del decreto Rilancio c’è l’estensione dello sconto immediato o cessione del credito ai privati che fanno lavori incentivati con il precedente bonus ristrutturazioni e al bonus facciate.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio indica che, al di là della detrazione, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, possa scegliere altre strade, come:
  1. sconto immediato sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha fatto gli interventi recuperando sotto forma di credito di imposta cedibile poi ad altri soggetti, tra cui anche banche e altri intermediari finanziari;
  2. cessione del credito: si trasforma il corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di, come detto cessione ad altre entità, tra le quali banche e altri finanziari.

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Ecobonus 110% caldaie: quando spetta e a chi

Nel decreto Rilancio Ecobonus 2020 e Sismabonus al 110% la detrazione si va ad applicare sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione su può dividere in 5 quote annuali di pari importo o attraverso uno sconto in fattura o cessione del credito.

Questa percentuale è applicabile a tutti gli interventi incentivati con l’ecobonus “a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” che elenchiamo di sotto.

aggiornamento ore 7.40

Per accedere al 110%, gli interventi devono garantire, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Altrimenti sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, “da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.

Ecobonus 110%: ecco gli interventi

Questi dunque gli Interventi di riqualificazione energetica che se associati all’Ecobonus danno diritto al 110%:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio  sia unifamiliare sia condominiale, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale previ con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche connessi all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione: l’ammontare delle spese non è superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che rientrano l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, tra cui anche gli impianti ibridi o geotermici e abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione: delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).
    aggiornamento ore 10,37

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