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Covid, quarantena, terza dose, casi asintomatici, contatti stretti: ecco come funzionano le regole, che potrebbero subire ‘adeguamenti’

Quarantena covid, come funziona adesso? E come potrebbe cambiare? Il governo ha già messo mano, con un decreto legge, alle regole che disciplinano la quarantena precauzionale.

Col recente dl appena licenziato, qualcosa è cambiato ma, a quanto sembra, rispetto alle regole per la quarantena, alla luce delle terze dosi e dei crescenti casi positività asintomatica, si starebbe penando ad una ulteriore regolamentazione.

Ad oggi in virtù del nuovo dl, dallo scorso 31 dicembre, viene previsto che in caso di contatto stretto con un persona con confermata positività al Covid, la cosiddetta ‘quarantena preventiva’ non si applica: a) alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario (senza richiamo) da 120 giorni o meno; b) a quanti guariti dal Covid da 120 giorni o meno; c) alle persone che hanno ricevuto la terza dose dose di richiamo – o booster – del vaccino. Si tratta di categorie di persone che dovranno seguire un’autosorveglianza, con l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al Covid (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto).

L’importanza dell’eseguire il  test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi

Ma non solo: è inoltre previsto un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Qualora si decida di effettuare il test in dei centri privati abilitati, dopo è necessario trasmettere il referto negativo (anche online o via fax) alla Asl, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Diversamente, i contatti stretti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni, e che siano comunque in possesso di un Green pass rafforzato valido, se risultano asintomatici, debbono sottoporsi ad una quarantena di 5 giorni, con obbligo di un test molecolare o antigenico – negativo – al quinto giorno.

Quarantena di 10 giorni: ecco i casi che ne richiedono l’applicazione

Dunque, chi deve invece sottoporsi ad una quarantena di 10 giorni? Tutti quei  soggetti non vaccinati – o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario –  o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. Per questi continuerà infatti a l’obbligo di una quarantena di 10 giorni dall’ultima ‘esposizione’, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Quarantena di 7 giorni: ecco i casi che ne richiedono l’applicazione

Per quanto riguarda invece la quarantena di 7 giorni, si parla di soggetti contagiati, che hanno ricevuto in precedenza la dose booster, o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni. In questo caso l’isolamento è quindi ridotto a 7 giorni si parla di soggetti risultino essere sempre stati asintomatici, o per lo meno da 3 giorni, e a condizione che al termine di tale periodo, risulti negativo il test molecolare o quello antigenico.

Contatto stretto: vediamo nello specifico cosa si intende, e a chi è rivolta questa dicitura

Spesso sentiamo parlare di ‘contatto stretto’, ma cosa s’intende di preciso? Significa essersi esposti – ‘ad alto rischio’ – di un caso probabile o confermato, come: a) nel caso di una persona che vive nella stessa casa di un positivo al Covid, b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto (basta una strega di mano), con un caso accertato di Covid; c) chi ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni (tipo toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) di un caso Covid; d) chi (ad una distanza minore di 2metri e per almeno 15 minuti), ha avuto un contatto diretto – faccia a faccia – con un caso Cpvid; e) chi  – in assenza di DPI idonei – ha avuto modo di trovarsi in un ambiente chiuso (uffici, aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso Covid.

Contato stretto: vediamo nello specifico quali possono essere altri casi definibili a ‘rischio alto’

Altri casi definiti a rischio alto riguardano: 1) un operatore sanitario – o altra persona – che presta assistenza diretta ad un caso Covid; 2)  personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid, senza aver usato i DPI raccomandati o, attraverso dei DPI ritenuto non idonei. 3) chi ha viaggiato seduto in treno, in aereo o in qualsiasi altro altro mezzo di trasporto (nello spazio di due posti), rispetto a un caso Covid; 4) s’intendono ‘contatti stretti’ anche i compagni di viaggio, così come il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatto stretto: l’ultima parola spetta sempre ai lavoratori sanitari, che possono ritenere chi ha avuto esposizioni ad alto rischio

Infine, attraverso valutazioni individuali del rischio, sono tuttavia gli operatori sanitari poter ritenere che alcune persone (a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto), abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

Max