DA OGGI IL BIOTESTAMENTO E’ LEGGE: ’+EUROPA’ E L’ASS. COSCIONI PRONTI A DIFENDERLA

    “Da oggi siamo mobilitati per impedire che la legge sia frenata dalla disinformazione, dai mille ostacoli burocratici e dal boicottaggio da parte di certi poteri. In particolare, chiediamo alle istituzioni a ogni livello di informare correttamente i cittadini sui loro nuovi diritti; chiediamo alle Regioni di inserire le Disposizioni anticipate di trattamento nella tessera sanitaria e ci prepariamo a presentare denunce penali contro eventuali provvedimenti di questo o dei futuri Governi, che mirassero a introdurre inesistenti possibilità di imposizione di coscienza da parte delle strutture sanitarie private sulla pelle dei cittadini malati”. Così Filomena Gallo, candidata nella lista ’Più Europa con Emma Bonino’, commentando l’entrata in vigore ufficiale, della legge sul biotestamento. Anche l’associazione Coscioni ha ammonito di essersi attivata “per impedire sabotaggio e imposizione di coscienza”, e dichiarandosi pronta ad intervenire preannunciando “ricorsi contro eventuali atti governativi contrari alla normativa”. La legge consta di 8 punti, che vediamo di riassumere in breve: L’articolo 1 tratta del consenso informato, che riconosce al paziente il diritto di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare il consenso. E’ inoltre stabilito che nutrizione e idratazione artificiale sono da considerarsi “trattamenti sanitari”. Dal canto suo il medico “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, e’ esente da responsabilita’ civile o penale. Il paziente” dal canto suo “non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali; a fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali”. L’articolo 2 riguarda la terapia del dolore, ed il divieto di accanimento terapeutico e la dignità nella fase finale della vita. L’articolo 3, dedicato a minori ed incapaci, stabilisce che “Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”. A seguire, l’articolo 4 disciplina quindi le Dat (lDisposizioni anticipate di trattamento): ciascun pazienete maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni in materia di trattamenti sanitari, indicando una persona di sua fiducia (il fiduciario) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. E “Il medico è tenuto al rispetto delle Dat, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”. L’articolo 5 spiega la pianificazione condivisa delle cure, in base all’evoluzione delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. L’articolo 6 stabilisce si preoccupa che quanto previsto dalla legge sul biotestamento, venga applicato anche alle apposite dichiarazioni, precedentemente presentate e depositate presso i comuni o un notaio. Infine, l’articolo 7 illustra la clausola di invarianza finanziaria, e l’articolo 8 stabilisce che (entro la fine del mese di aprile), a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, il ministero della Salute presenti al Parlamento una relazione sull’applicazione della norma.
    M.