Home ATTUALITÀ Dl semplificazioni, da superbonus alberghi a cablaggio con fibra: la bozza

    Dl semplificazioni, da superbonus alberghi a cablaggio con fibra: la bozza

    Il superbonus al 110% per “gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2”, ossia per la categoria in cui rientrano gli alberghi e pensioni (con fine di lucro). E’ una delle misure contenute in una bozza del Dl semplificazioni che l’Adnkronos ha potuto visionare. E ancora, superbonus al 110% anche per “l’infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio o all’unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio o dell’unità immobiliare con il punto terminale di rete” si legge. 

     

    AGENDA DIGITALE – Sanzioni da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro “in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni” al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, ovvero in “violazione degli obblighi di transizione digitale”. E sarà l’Agid a irrogare la sanzione amministrativa ai dirigenti responsabili, prevede una bozza del Dl semplificazioni. 

    L’Agid pubblica le segnalazioni sul sito internet istituzionale e “procede altresì a segnalare le violazioni alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale” che, “diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio” e in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Inoltre, decorsi i termini, in base alla gravità della violazione può essere nominato un commissario ad acta.
     

    CODICE APPALTI – Le deroghe al Codice degli appalti previste nel decreto del 16 luglio 2020 vengono prorogate di 5 anni ma con una modifica alle soglie per i contratti senza gara, si legge in una bozza del dl. La soglia per i contratti senza gara di servizi e forniture sale così da 75 mila euro a 139 mila euro mentre l’affidamento dei lavori sarà sottoposto a procedura negoziata senza bando per i contratti di importo compreso tra i 150 mila euro e un milione di euro. Per gli appalti, per le opere “di importo pari o superiore a un milione di euro” verranno consultati “almeno dieci operatori”. 

    PA – Rafforzamento della disciplina del silenzio assenso e della perentorietà dei termini entro i quali le amministrazioni devono rispondere attraverso modifiche alla Legge 241 del 90 con l’obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi: è quanto prevede ancora la bozza del Dl Semplificazioni che l’Adnkronos ha potuto visionare e che dovrebbe essere approvato la prossima settimana.  

    “Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento”, si legge, “fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare in via telematica, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda”. Inoltre, “decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato”. 

    E ancora: il limite massimo fissato al 40% della quota subappaltabile che era in vigore per tutto il 2021 scompare dal dl semplificazioni, secondo quanto emerge da una bozza del provvedimento che è allo studio dal governo. “Il contratto – si legge nella bozza – non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l’integrale esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti”.
     

    PNRR – Una Soprintendenza speciale per il Pnrr e per ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Pnrr: è quanto si legge ancora nella bozza del provvedimento. “Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr, presso il ministero della cultura – si legge – è istituita la Soprintendenza speciale per il Pnrr, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026”. 

    La Soprintendenza speciale, si legge ancora, “svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l’attività istruttoria, delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Pnrr, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del Pnrr, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio”. 

    Le funzioni di Direttore della Soprintendenza speciale, si legge ancora, “sono svolte dal Direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale” per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a 875.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e pari a 125.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.