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Fase 2 e spostamenti fra regioni: circolare del Viminale spiega cosa cambierà fra controlli e sicurezza

A seguito del decreto legge del 16 maggio scorso, ed in occasione della fase 2, come giusto che sia poco fa il Viminale (nella foto), ha reso noto la nuova circolare indirizzata ai prefetti italiani (firmata dal capo di Gabinetto Matteo Piantedosi), con nuove indicazioni e misure.

Fase 2: spostarsi fra regioni diverse dal 3 giugno

Come spiega la circolare: ”A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, adottati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”.

Fase 2: traffico stradale e viabilità soggetti a controlli

Ed ancora, scrive il Capo gabinetto: “In ragione del prevedibile incremento dei flussi di traffico stradale, potrà essere valutata l’opportunità di un’intensificazione dei servizi in materia di sicurezza della circolazione in ambito urbano ed extraurbano“. E’ quindi bene che ”in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, procedere all’aggiornamento dei piani coordinati di controllo del territorio, opportunamente modulati in relazione alle esigenze che dovessero emergere nei rispettivi ambiti di competenza”.

Fase 2: l’inosservanza delle misure sarà sanzionata

Altro capitolo, le ‘multe’: ”Per le ipotesi di violazione delle disposizioni del decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), esse sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020”.

Nella fase 2 i cittadini siano ligi e responsabili

Il Viminale ricorda poi anche i nostri ‘doveri’: ”Nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con precedenti circolari in merito all’esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si confida nella consueta collaborazione anche nel contribuire a rafforzare nei cittadini una consapevolezza diffusa dell’importanza di proseguire nell’adozione di comportamenti responsabili ed appropriati”.

Fase 2, anche le aziende sotto la lente della giustizia

“Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata”. Ed ancora, aggiunge il Viminale, “Da una lettura combinata delle suddette disposizioni del decreto legge in parola è, pertanto, da intendersi che la sospensione correlata al ripristino delle condizioni di sicurezza non possa non trovare un limite temporale di durata massima di 5 giorni, trascorsi i quali senza che il suddetto ripristino sia avvenuto, potrà essere adottata una nuova chiusura dell’attività o dell’esercizio”.

Fase 2: monitoraggio sulla ricomparsa della criminalità

Infine la circolare spiega che “mutato contesto esige di dedicare una crescente attenzione alla possibile ricomparsa di forme di delittuosità comune e di criminalità diffusa, con la conseguente necessità di garantire adeguati livelli di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

Max