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    Green pass alberghi, è obbligatorio? Controlli e regole

    Green pass negli alberghi, è obbligatorio? Controlli e regole, tutto quello che c’è da sapere mentre il certificato verde diventa obbligatorio sui posti di lavoro, pubblico e privato dal 15 ottobre. A chiarire i dubbi è la Federalberghi sul proprio sito. 

    I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare il certificato verde. Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso del Green pass in caso di consumo al tavolo al chiuso. 

    Il green pass non è necessario per il consumo al tavolo all’aperto, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata e non è necessario per il consumo al banco, né all’aperto né al chiuso, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata. 

    Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa di matrimonio nelle proprie sale, deve verificare il possesso del Green pass di ogni partecipante. Il comma 2 dell’articolo 8 bis del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 prevede infatti la necessità di certificazione verde COVID-19 per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting. Il green pass è richiesto anche se la festa si svolge all’aperto. 

    L’obbligo di controllare il Green pass si applica anche alle attività congressuali secondo il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce l’obbligo del green pass per partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi. 

    L’obbligo di controllare il Green pass si applica anche ai centri benessere interni alle strutture ricettive aperti solo a chi alloggia nella struttura. Il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce espressamente l’obbligo del Green pass per accedere alle piscine, palestre e centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Se le attività si svolgono all’aperto, il Green pass non è necessario. 

    L’obbligo di controllare il Green pass non si applica invece ai centri estetici delle strutture ricettive. Per i servizi alla persona non è richiesto il Green pass.  

    I bambini non sono obbligati ad avere il Green pass per accedere alle aree precluse a chi è privo di Green pass. L’obbligo di esibire il Green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale). 

    I soggetti esentati dalla vaccinazione possono accedere alle aree riservate a chi è in possesso di Green pass, anche se ne sono sprovvisti a condizione che siano in possesso della certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2. 

    I lavoratori delle strutture ricettive sono obbligati ad avere il Green pass. A decorrere da domani 15 ottobre 2021 infatti chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. Quindi l’obbligo riguarda tutti i lavoratori delle strutture ricettive, autonomi e dipendenti, anche se prestano servizio alle dipendenze di ditte esterne (es. lavori in appalto). Sino a oggi il certificato verde è stato richiesto solo per l’accesso alla mensa aziendale (vedi oltre). 

    Il gestore di una struttura ricettiva è obbligato a verificare il Green pass dei clienti che intendono accedere alle aree o servizi preclusi a chi è privo di certificato verde. L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 ricomprende tra i soggetti verificatori i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. 

    Il gestore di una struttura ricettiva può delegare un proprio dipendente o un terzo per la verifica del possesso del green pass dei clienti, quando questo è necessario.  

    Quali sono le sanzioni per il gestore di una struttura ricettiva che non verifica il possesso del Green pass dei partecipanti a una festa nelle proprie sale? In caso di violazione delle disposizioni relative al Green pass, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.