Home ATTUALITÀ Green pass obbligatorio a scuola, il Tar respinge ricorso

    Green pass obbligatorio a scuola, il Tar respinge ricorso

    Green pass a scuola, le regole rimangono invariate. Il Tar del Lazio, con i decreti monocratici 4531/2021 e 4532/2021 depositati oggi, ha respinto il ricorso presentato dall’Anief e da altre associazioni che chiedevano l’annullamento delle disposizioni del ministero “previa la sospensione dell’efficacia” delle stesse.

    Per gli insegnanti e gli operatori scolastici, quindi, è obbligatorio il Green pass per entrare a scuola. La decisione del Tar si basa sul fatto che i provvedimenti impugnati non sono in contrasto con la normativa primaria. Si leggi infatti nel testo della sentenza: “Per quanto concerne l’individuazione e il trattamento del personale scolastico in ordine al possesso della certificazione verde, risultano essere meramente applicativi”

    E ancora: “L’individuazione del personale scolastico quale deputato ai controlli relativi al possesso della certificazione verde è stata effettuata direttamente dalla normativa primaria”.

    Per i giudici inoltre è giustificata la sospensione degli insegnanti sprovvisti della certificazione verde: “L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni – si legge – è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.

    In relazione al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, i giudici amministrativi hanno spiegato che “in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2. Nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.