Home ATTUALITÀ Green pass obbligatorio, entra in vigore quello sul lavoro

    Green pass obbligatorio, entra in vigore quello sul lavoro

    Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, pubblici e privati dal 15 ottobre fino al 31 dicembre. Con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il decreto legge che estende l’obbligo di esibizione del certificato verde a 23 milioni di lavoratori: nell’esercito sono compresi deputati e senatori ma anche colf, baby sitter, badanti. Intanto ieri la Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge green pass bis su scuola e trasporti. 

    Green pass e dipendenti pubblici
     

    “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19”, si legge all’art. 1. 

    Green pass e lavoratori privati 

    L’articolo 3 del decreto definisce il quadro relativo ai lavoratori privati. Quelli privi del green pass “al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

    Green pass e prima dose 

    Il decreto, all’articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green pass per chi riceve la prima dose di vaccino: il certificato non viene rilasciato dopo 15 giorni ma “dalla medesima somministrazione”. Quindi, subito. 

    Green pass e magistrati 

    “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19”, recita l’articolo 2. “Le disposizioni (…) si applicano anche al magistrato onorario” mentre, si specifica, le disposizioni “non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo”. 

    Green pass esteso: multe e sanzioni
     

    Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l’introduzione dell’obbligo vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato. Il decreto varato in Consiglio dei ministri prevede anche la sospensione e lo stop dello stipendio per chi è senza certificazione verde, ma non il licenziamento. 

    Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza Green Pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. Saranno sospesi dal lavoro e senza retribuzione i lavoratori che si presenteranno sul posto di lavoro senza Green Pass. Il dipendente senza passaporto vaccinale è, infatti, “considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. 

    Per il periodo di sospensione, i lavoratori senza Green pass sono “considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. In sintesi, nessun licenziamento. 

    Multe non solo per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro che non controllano. Il dl approvato dal Consiglio dei ministri oggi sull’estensione del passaporto vaccinale prevede infatti siano a loro a controllare, con multe -per chi non lo fa- che vanno da 400 a mille euro. 

    Green pass, a chi spetta 

    Il Green pass spetta a i cittadini di età superiore ai 12 anni che rientrino in una delle 3 categorie: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; risultare negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti. 

    Green pass, chi è esente 

    Il Green pass non è obbligatorio per: 

    – i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale. 

    – i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre; 

    – i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021. 

    Green pass, come ottenerlo 

    Il Green pass si potrà visualizzare, acquisire e scaricare -nonché stampare- attraverso diversi canali digitali. Le fonti sono diverse: sul sito dedicato; attraverso il sito del fascicolo sanitario elettronico regionale; sull’app Immuni; con l’app IO. Per chi ha difficoltà, o indisponibilità, nell’uso di questi strumenti digitali, saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti che hanno accesso al sistema tessera sanitaria. Per maggiori informazioni si può visitare il sito appositamente creato dal governo (www.dgc.gov.it/web/) o contattare il numero verde dell’App Immuni al 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. 

    Green pass, quanto dura 

    Il Green pass in Italia è destinato ad avere una durata di 12 mesi. Il Cts ha dato infatti il via libera alla proroga da 9 mesi a un anno della scadenza del certificato verde covid-19. Secondo le regole inizialmente stabilite, la validità del documento è stata collegata alla modalità di rilascio del documento. In caso di vaccino ricevuto, per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, pass generato dal 15° giorno dopo la somministrazione con validità fino alla dose successiva; in caso di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, certificazione generata entro i due giorni successivi e valida per 9 mesi (270 giorni) dalla data di somministrazione; per il vaccino monodose, green pass generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e validità per 9 mesi. Nei casi di tampone negativo, certificato Covid generato in poche ore e validità per 48 ore dalla dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione, generato entro il giorno seguente e validità di 180 giorni.