Home ATTUALITÀ Imu 2021, acconto entro il 16 giugno: ecco tutte le agevolazioni

    Imu 2021, acconto entro il 16 giugno: ecco tutte le agevolazioni

    Imu 2021, mercoledì 16 giugno va versato l’acconto dell’imposta sugli immobili. Sono molte le agevolazioni, vecchie e nuove. Dallo sconto per i pensionati residenti all’estero, all’esenzione per alberghi, agriturismi, discoteche e fiere. Che si vanno ad aggiungere all’elenco degli immobili che sono già beneficiari di trattamenti speciali, come la prima casa, le strutture inagibili, gli edifici di pregio storico e quelli della Santa sede. In vista della scadenza ormai prossima, il Centro studi enti locali in un’analisi elaborata per l’Adnkronos ricorda le agevolazioni, vecchie e nuove, che riguardano l’Imu.  

    Fa il suo esordio la riduzione per i pensionati residenti all’estero con pensione in convenzione internazionale, i quali possono versare il 50% dell’Imposta se rispettano i seguenti requisiti: essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (per i Paesi convenzionati); essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Per questi soggetti si applica una riduzione Imu del 50% all’unica abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata o data in comodato d’uso. Oltre alla riduzione Imu, si applica anche la riduzione Tari di 2/3 dell’importo dovuto.  

    L’emergenza covid ha portato il legislatore a introdurre una serie di esenzioni dal pagamento della prima rata Imu che riguarderanno gli immobili adibiti a stabilimenti termali, balneari marittimi, lacuali e fluviali. 

    Lo sconto è previsto, poi, per alberghi e pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi (a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività). 

    Non dovranno pagare l’imposta anche i proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; discoteche, sale da ballo, night club e simili (anche in questo caso, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività). L’elenco degli esentati dal versamento comprende anche gli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti per l’accesso ai contributi previsti dal decreto legge sostegni, purché gli stessi siano anche gestori. 

    Infine l’Imu non dovrà essere versate da cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (sempre a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle relative attività, l’esenzione si applica fino al saldo Imu 2022). 

    Sono inoltre confermate alcune riduzioni, come per gli immobili inagibili/inabitabili che potranno usufruire di uno sconto del 50%, previa presentazione di autocertificazione in cui si dichiara il possesso di una perizia redatta da un tecnico che attesti lo stato dell’immobile. Imposta dimezzata anche per gli edifici di pregio storico o artistico con vincolo diretto riconosciuto dalla soprintendenza. 

    A dover pagare solo il 50% di Imu sono anche i proprietari di immobili ad uso abitativo, non di lusso, dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta (per una sola unità immobiliare, con contratto registrato e a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato). Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, non di lusso. Per gli immobili locati a canone concordato con contratto registrato è invece previsto uno sconto del 25%. 

    Sono assimilate all’abitazione principale, e quindi esclude dal versamento: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. 

    A non dover pagare l’Imu sono, inoltre; i proprietari di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, con alcune eccezioni, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

    Ai singoli comuni viene inoltre concessa la possibilità di esentare dal pagamento l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la citata agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Si ricorda, inoltre, che l’esenzioni vale anche per gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, e gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

    A cui si aggiungono alcuni tipi di fabbricati: classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del Dpr. n. 60/1973; destinati esclusivamente all’esercizio del culto (purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione) e le loro pertinenze; di proprietà della Santa sede; appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 

    Non versano l’imposta, inoltre, gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività cosiddette meritevoli previste dalla normativa. E quelli dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (ma solo se previsto dal Comune nel proprio Regolamento). 

    Per quanto riguarda i terreni agricoli, le esenzioni riguardano quelli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione; che si trovano nei comuni delle isole minori di cui all’Allegato A alla Legge n. 448/2001; a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ricadenti in aree montane o di collina delimitate dalla Circolare Mef n. 9/1993.