LE OCCASIONI LEGATE AI BIGLIETTI ’LOW-COST’ ERANO TENUTE NASCOSTE DAL SISTEMA INFORMATICO: MULTATA TRENITALIA

    “Esclude dai propri sistemi di prenotazione alcune soluzioni per i treni regionali più economiche”, per questo motivo l’Antitrust ha deciso di sanzionare Trenitalia con una multa da 5 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Inoltre, spiega l’Autorità, nei confronti di Trenitalia è stato ordinato “l’obbligo di informare i consumatori”. Dopo un lungo procedimento ‘di indagini’ (per le quali l’Autorità tiene a ringraziare “la preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza”), rivolto al sistema telematico del sito aziendale, per la ricerca e l’acquisto dei biglietti di viaggio (accessibile tramite le emettitrici self-service di stazione e la App Trenitalia per smartphone e tablet), l’Autorità ha accertato che “l’insieme di soluzioni di viaggio proposte a seguito di una ricerca su tali strumenti informatici omette numerose soluzioni con treni regionali generalmente più economiche, pur trattandosi di alternative sostituibili a quelle invece mostrate, alterando in questo modo la scelta del consumatore”. Come spiega ancora l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “la soluzione di viaggio che prevede un cambio e l’utilizzo di treni regionali non è mai inclusa nei risultati di ricerca e non è altrimenti rintracciabile (se non attraverso la specifica ricerca con l’opzione ’Regionali’ sul sito internet), laddove la partenza sia in prossimità di una soluzione che utilizza Frecce e Intercity (l’unica invece sempre mostrata) anche solo di pochi minuti più veloce”. Dunque, Trenitalia “non ha in alcun modo informato i consumatori in merito a tale importante limitazione, ma ha anzi utilizzato, sul sito aziendale, la denominazione ingannevole ’tutti i treni’”. E di conseguenza l’Autorità ha ritenuto “tale pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato a Trenitalia S.p.a. una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale. In considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori l’Antitrust ha, “altresì, imposto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa per informare i consumatori sul proprio sito internet, sull’App e sulle emettitrici self service presenti in stazione”.
    M.