Legge di Bilancio, le principali disposizioni

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul suo portale online, un dettaglio di tutte le disposizioni fiscali introdotte con la Legge di Bilancio 2019, ovvero la Legge 30 dicembre 201, 145 in vigore dal 1 ° gennaio 2019.

    Per il “pacchetto casa”, accanto alle ormai tradizionali deduzioni per il rinnovamento degli edifici e il risparmio energetico, nella nuova legge di bilancio vi è l’estensione della facilitazione per l’acquisto di mobili e elettrodomestici e il bonus verde. Il canone TV è confermata a € 90, mentre la tariffa forfettaria è estesa a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, non superiori a € 65 mila euro. Introdotta anche la nuova imposta sostitutiva sulle lezioni private e le ripetizioni e la tassa sui servizi digitali che sostituiscono la tassa sul web prevista dalla legge finanziaria dello scorso anno. Il bonus sport è migliorato, mentre Ace e Iri vengono abrogati.

    Fra le principali disposizioni fiscali elencate nella tabella predisposta dall’Agenzia delle Entrate sulla legge di bilancio, si specifica che gli aumenti delle aliquote IVA per il 2019 sono stati bloccati e gli aumenti per gli anni successivi riadattati. I dispositivi medici basati su sostanze normalmente utilizzate per il trattamento medico, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, vengono inclusi nella categoria di prodotti a cui viene applicata l’aliquota IVA del 10%. L’aliquota IVA del 4% è invece estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (destrosio e saccarosio, grassi ed oli industriali commestibili consentiti dalla legge, cereali integrali o cereali e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie d’uso comuni).

    L’aumento delle accise sui carburanti per la legge di bilancio 2019 è stato bloccato e gli aumenti previsti dal 2020 sono stati rivisti. Per le imprese che sono effettivamente e prevalentemente imprese immobiliari, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi sui prestiti garantiti da ipoteche su immobili destinati al leasing. I contribuenti che sono individui, imprese, arti o professioni, possono accedere al regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 purché nell’anno precedente abbiano conseguito proventi o percepito compensi non superiori a 65 mila euro (la precedente normativa prevedeva limiti diversi secondo il codice Ateco dell’attività esercitata.

    La percentuale di deducibilità fiscale sul reddito dell’IMU, dovuta sulle proprietà strumentali, è invece aumentata dal 20% al 40%. Dal 1 ° gennaio 2019, alle tasse derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolte da professori titolari di cattedre nelle scuole di tutti i livelli, viene applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e dei suoi supplementi aggiuntivi) al tasso del 15%. Tuttavia, è possibile optare per la tassazione ordinaria. Dal 1 ° gennaio 2020, invece, per le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriali, artistiche o professioni che nel periodo fiscale precedente a quello per cui è presentata la dichiarazione hanno conseguito proventi o onorari tra 65,001 euro e 100 mila euro, si possono applicare all’impresa o reddito da lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, degli add-on regionali e comunali e dell’IRAP con un tasso del 20%. La regolamentazione del riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF, indipendentemente dal regime contabile adottato, è modificata al fine di avvicinare il regime fiscale relativo a quello previsto per le entità IRES.

    Nella legge di bilancio l’importo della detrazione forfettaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (dal limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e 290.000 euro all’anno a partire dal 2021) passa da 516.46 a 1.000 euro. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le imprese che aumentano i livelli occupazionali (dipendenti assunti con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato) e effettuano investimenti in nuovi beni strumentali possono, a determinate condizioni, applicare un livello inferiore Tasso IRES (tasso ordinario ridotto di 9 punti percentuali).

    La tassa sui servizi digitali nella legge di bilancio è stabilita ad un livello del 3%. La tassa si applica ai soggetti che svolgono attività commerciali. L’imposta si applica ai soggetti che svolgono attività imprenditoriali che, individualmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno civile realizzano congiuntamente: a) un ammontare totale di ricavi realizzati in un valore non inferiore a 750 milioni di euro; b) un ammontare dei ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro. La tassa sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge finanziaria 2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 1 ° gennaio 2019, è abrogata.

    Nella legge di bilancio la riduzione a metà dell’IRES dovuta a organizzazioni senza scopo di lucro ea istituzioni autonome per l’edilizia pubblica (IACP) è stata abrogata. Il calcolo dell’acconto 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall’applicazione della nuova disciplina. Per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti a inviare i dati per la preparazione della dichiarazione dei redditi pre-compilati non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al sistema Health Card. Le informazioni fiscali trasmesse al STS possono essere utilizzate dalla PA solo per l’applicazione delle disposizioni fiscali e doganali, o in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. La modifica del contributo per l’acquisto o l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione elettronica dei diritti è modificata, a condizione che sia direttamente concessa alla parte che è tenuta a inviarlo, sotto forma di credito d’imposta compensabile (il regolamento precedentemente stabilito che il contributo era previsto dal fornitore sotto forma di uno sconto sul prezzo addebitato e successivamente rimborsato come credito d’imposta). Lo standard, introdotto dal “decreto fiscale” (articolo 10, comma 02, d.lg. 119/2018), abrogato, in base al quale gli obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi ad enti sportivi dilettantistici che applicano sistema tariffario, sono adempiuti dagli assegnatari.

    La regolamentazione della rimozione facilitata degli immobili strumentali è estesa alle esclusioni dalle attività della società delle attività detenute al 31 ottobre 2018, effettuate dal 1 ° gennaio al 31 maggio 2019. I pagamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere eseguiti , rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Anche per il 2019, le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per le misure di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), ristrutturazione dell’edificio (50%) e per il acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (50%). Il bonus verde (detrazione IRPEF del 36%, nel limite massimo di 5 mila euro, per gli interventi sull’alloggio verde) si applica anche nel 2019.

    La misura del credito d’imposta nella legge di bilancio relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo passa generalmente dal 50% al 25%. L’importo massimo annuale che può essere concesso a ciascuna società diminuisce da 20 a 10 milioni di euro. Le spese sovvenzionate sono indicate in modo più dettagliato e vengono introdotti nuovi requisiti documentali per il bonus e la fruibilità del bonus.