Patenti: in vigore da ieri le nuove norme

Entrate in vigore ieri le nuove norme per le patenti, dventano quindici le categorie delle patenti a norma UE: al posto delle tradizionali A, B, C, D, ecco le patenti ad accesso graduale.

Per le due ruote, viene introdotta la AM per i ciclomotori (a 14 anni in Italia), l’A1 per i motocicli poco potenti a 16 anni, l’A2 per i più potenti a 18 anni e l’A senza limitazioni con accesso.
Chi ha già la patente in tasca conserva tutti i diritti già acquisiti, ed il titolare potrà continuare a condurre tutti i veicoli che la licenza consentiva al momento del conseguimento.
Chi ha conseguito una patente A per accesso graduale dopo il 19 gennaio 2011 mantiene il diritto a conseguire la A piena senza limitazioni trascorsi due anni e senza esame.
Tipo patente – tipologia veicoli – conducente:
AM (finora assente nel Codice)
Ciclomotori: L1e, L2e e L6e (a 2, 3, 4 ruote fino a 50 cc e velocità massima di 45 km/h)
14 anni, solo in Italia purché non trasportino altri; 18 anni con trasportato
A1
Motocicli di cilindrata fino a 125 cc, potenza max di 11Kw e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 Kw/Kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kw
16 anni, purché non trasportino altri, 18 anni con passeggero trasportato
A2 (oggi A ad accesso limitato)
Motocicli di potenza non superiore a 35 Kw (fino al gennaio 2013 non superiore a 25 Kw) e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 Kw/Kg
18 anni
A
Motocicli con o senza carrozzetta, di cilindrata superiore a 50 cc e velocità massima superiore a 45 km/h; tricicli di potenza superiore a 15 kw
20 anni (purché il conducente sia titolare della patente A2 da almeno 2 anni); 24 anni se il titolare non ha la patente A2; 21 anni per i tricicli.
B1
Quadricicli della categoria L7e, con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici, e potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW
16 anni, purché non trasportino altri; 18 anni con trasportato.
B
Autoveicoli (max 9 posti) con massa max fino a 3.500 kg, anche con rimorchio fino a 750 kg o superiore a 750 kg, sempre che la massa max della combinazione non superi 4.250 kg; se la massa totale della combinazione supera i 3.500 kg è richiesta una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico;
18 anni
BE
Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchi di massa max non superiore a 3.500 kg;
18 anni
C1
Autoveicoli con massa superiore a 3.500 kg, ma inferiore a 7.500 kg, per il trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente;
18 anni
C1E
Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchi di massa superiore a 750 kg, sempre che la massa del complesso non superi 12.000 kg. Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchi di massa superiore a 3.500 kg, sempre che la massa max del complesso non superi 12.000 kg; 18 anni
C
Autoveicoli con massa superiore a 3.500 kg, per il trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente, anche con rimorchio di massa fino a 750 kg;
21 anni
CE
Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio o semirimorchi di massa superiore a 750 kg; 21 anni
D1
Autoveicoli per trasporto di non più di 16 persone (oltre il conducente) di lunghezza fino a 8 metri;
21 anni
D1E
Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa superiore a 750 kg;
21 anni
D
Autoveicoli per trasporto di più di 8 persone (oltre il conducente);
24 anni
DE
Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria D e da un rimorchio di massa superiore a 750 kg;
24 anni