Home ATTUALITÀ Pensione quota 100 e 102: lavoro occasionale, è possibile?

    Pensione quota 100 e 102: lavoro occasionale, è possibile?

    L’opzione Quota 100 è una tipologia di pensione anticipata, che si può ottenere in via sperimentale purché i requisiti previsti per il trattamento risultino maturati entro il 31 dicembre 2021. Introdotta in via sperimentale dal decreto in materia di Reddito di Cittadinanza e Pensioni, è una prestazione previdenziale agevolata ricorda laleggepertutti.it. In molti si chiedono se questo trattamento sia cumulabile con i redditi da lavoro. La stessa domanda si pone in rapporto alla nuova pensione Quota 102, prevista nel Ddl di Bilancio 2022. In altre parole, con la pensione Quota 100 e quota 102 si può lavorare?  

    La legge prevede che la pensione Quota 100 non sia cumulabile, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, attualmente pari a 67 anni, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Risultano invece cumulabili i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, limitatamente a 5mila euro annui lordi. Per i beneficiari della Quota 100, nel periodo compreso tra la decorrenza del trattamento e il compimento dell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia, vi è l’obbligo di presentare una dichiarazione reddituale all’Inps, nell’ipotesi in cui percepiscano redditi di lavoro incumulabili con la pensione. La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui i redditi siano ininfluenti ai fini del divieto di cumulo, o derivanti da attività lavorative svolte in periodi precedenti la decorrenza della prestazione e deve essere trasmessa all’Inps tramite il nuovo modello AP139, o il modello AP140 da allegare alla domanda di pensione.  

    Requisiti Quota 100
     

    La pensione Quota 100 è riconosciuta dall’Inps se si soddisfano le seguenti condizioni: un’età minima pari a 62 anni; un minimo di 38 anni di contributi, accreditati presso una delle gestioni amministrate dall’Inps; la cessazione dell’attività lavorativa subordinata. Per ottenere il requisito di contribuzione, si possono cumulare i contributi accreditati presso differenti gestioni previdenziali, purché amministrate dall’Inps. Gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad alcuni fondi sostitutivi possono ottenere la pensione Quota 100 esclusivamente se in possesso di 35 anni di contribuzione, al netto di eventuali periodi di disoccupazione indennizzata, malattia o infortunio non integrati Dopo aver maturato i requisiti, per conseguire la pensione Quota 100 è necessaria l’attesa di un periodo, detto periodo di finestra, pari a: 3 mesi, per la generalità dei lavoratori del settore privato, dipendenti e autonomi; 6 mesi, per la generalità dei dipendenti pubblici (per questi lavoratori è anche necessario fornire un preavviso minimo di 6 mesi all’amministrazione di appartenenza). Il trattamento decorre, come avviene per la totalità delle pensioni, dal 1° settembre per il personale della scuola e dal 1° novembre per il personale Afam. Essendo la pensione Quota 100 una misura sperimentale, può accedervi soltanto chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2021 (la decorrenza della pensione può essere conseguita anche successivamente, in quanto si applica la cristallizzazione dei requisiti). 

    Redditi incumulabili con la pensione Quota 100
     

    Il trattamento pensionistico Quota 100, sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria, non è cumulabile con la percezione di redditi di lavoro, sia subordinato che autonomo, ad eccezione: dei redditi espressamente previsti come non influenti; dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5mila euro annui.  

    Redditi di lavoro autonomo
     

    Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli che si riferiscono ad un’attività lavorativa senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano:  

    – al lordo delle ritenute fiscali, in parole semplici delle imposte;  

    – al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps.  

    La pensione Quota 100 non è altresì cumulabile con la percezione di reddito agrario.  

    Ecco degli esempi di redditi rilevanti ai fini dell’incumulabilità con la pensione quota 100: compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni; redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro; le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto sia costituito dalla prestazione di lavoro; se non viene svolta attività lavorativa, l’interessato può dichiarare di essere un socio che partecipa con capitale, senza svolgere attività lavorativa; in questo caso, il reddito conseguito è considerato dall’Inps come reddito da capitale, pertanto cumulabile con la prestazione pensionistica; diritti d’autore; brevetti.  

    Redditi cumulabili con Quota 100
     

    Sono invece redditi ininfluenti ai fini dell’incumulabilità con la pensione quota 100: le indennità per cariche pubbliche elettive; i redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani; l’indennità sostitutiva del preavviso; i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro; le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro; i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale; le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace; le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle proprie funzioni o per l’esercizio della funzione di giudice tributario; le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale; i rimborsi spese di viaggio, trasporto e alloggio; i rimborsi spese di vitto che non concorrono a formare il reddito fiscalmente imponibile; l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. 

    Quando si deve inviare la dichiarazione Quota 100?
     

    I beneficiari della pensione Quota 100, se non hanno ancora compiuto l’età per la pensione di vecchiaia e se percepiscono redditi di lavoro, hanno l’obbligo di inviare una dichiarazione reddituale all’Inps, tramite il nuovo modulo ‘AP139’, scaricabile dalla sezione Modulistica del portale web dell’istituto. Il modello può essere inviato tramite patronato oppure online, accedendo con le proprie credenziali al servizio per il cittadino ‘Domanda di variazione prestazione pensionistica -> Ricostituzioni/Supplementi’. 

    La dichiarazione va trasmessa da chi percepisce o prevede di percepire: redditi da lavoro autonomo o dipendente incumulabili con la pensione quota 100; redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5mila euro annui lordi; redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo con la pensione; redditi derivanti da attività lavorative effettuate prima della decorrenza della pensione quota 100: in questo caso si deve indicare anche il periodo in cui è stata svolta l’attività lavorativa, per evitare che l’Inps sospenda il trattamento. Il modello può essere trasmesso anche contemporaneamente alla domanda di pensione: in questo caso, deve essere utilizzato il modulo ‘AP140’.  

    Sospensione della pensione Quota 100 per chi lavora
     

    Come osservato, per gli under 67 che percepiscono redditi di lavoro incumulabili con la quota 100, il trattamento pensionistico è sospeso. Affinché si verifichi la sospensione della pensione Quota 100, però, non è sufficiente il solo svolgimento di un’attività lavorativa, in quanto il pensionato, oltre a svolgere l’attività di lavoro, deve incassare redditi incumulabili con la pensione derivanti dall’attività lavorativa svolta. In pratica, se dall’attività lavorativa non deriva la percezione di alcun reddito, la sospensione della pensione non si verifica. Se il pensionato under 67 percepisce redditi incumulabili dopo la decorrenza della pensione Quota 100, la prestazione è sospesa: per tutto l’anno di produzione del reddito; per parte dell’anno, se nell’annualità stessa l’interessato compie l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, ossia 67 anni. Se il reddito prodotto deriva da un’attività di lavoro autonomo occasionale, la pensione viene sospesa se i compensi lordi superano i 5mila euro annui: ai fini del tetto di 5mila euro rilevano tutti i compensi di lavoro autonomo occasionale percepiti nell’anno, anche se ricevuti prima della decorrenza della Quota 100.  

    Pensione Quota 102
     

    La pensione Quota 102 è il trattamento che, dal 2022, “sostituisce” la quota 100. Si può ottenere con: un minimo di 64 anni di età; almeno 38 anni di contributi; purché entrambi i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2022. Alla pensione quota 102 si applicano le stesse disposizioni valide in merito alla quota 100, in merito alla possibilità di lavorare in costanza di percezione del trattamento.