ECONOMIA

Quarantena Covid, quando è malattia e quando no: le regole caso per caso

Quarantena e malattia: come funziona? L’Inps ha chiarito che il lavoratore in quarantena precauzionale, che continua a lavorare in smart working, non ha diritto alla malattia. Questo chiarimento specifica uno dei casi più discussi, presenti nella circolare INPS sulle regole che si applicano in base alla casistica di quarantena.

La circolare INPS va a chiarire numerosi aspetti rimasti fumosi, in particolare dopo la nuova disposizione del Comitato Tecnico Scientifico con la riduzione della quarantena a 10 giorni per i soggetti asintomatici e un solo tampone negativo necessario per l’interruzione.

Quarantena e malattia: la guida INPS sui casi particolari. Smart working, malattia, estero, provvedimento amministrativo e CIG

Uno dei temi più caldi riguardava, però. il caso del lavoratore in quarantena in stato asintomatico, che continuano a lavorare in smart working. “Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera” si legge nella circolare “nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione”.

Nella circolare l’INPS specifica che le modalità di lavoro smart e la quarantena precauzionale in assenza di sintomi non impediscono l’attività lavorativa, e quindi non si configura in tali casi il quadro della malattia. “È invece evidente che in caso di malattia conclamata” si legge “il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”, specifica l’Inps.

Un altro caso specifico riguarda il lavoratore impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro per via delle restrizioni sugli spostamenti, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. L’INPS specifica che “i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10)”.

Pertanto, nel caso in cui vi sia isolamento o sorveglianza precauzionale la tutela della malattia non è accessibile, nel caso in cui l’attività lavorativa continui da casa. L’unico caso diverso è quello della “malattia conclamata” per cui “il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro.”