Home POLITICA POLITICA ITALIANA Ricostruzione Aquila: senza coperture le leggi-proclama sono incostituzionali

Ricostruzione Aquila: senza coperture le leggi-proclama sono incostituzionali

Una notizia per certi versi sconfortante, che allo stesso tempo ‘smaschera’ la pessima abitudine dei nostri politici, di riempirsi la bocca con facili proclami, illudendo i cittadini in difficoltà e, cosa ancora più grave, tradendo la buona fede di chi li ha votati.
E’ infatti notizia di oggi che l’intera legge della Regione Abruzzo (24 agosto 2018, n.28): ‘Abruzzo 2019 – Una legge per L’Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile – BES’, è stata ritenuta ‘incostituzionale’, proprio per la violazione del principio che determina la necessaria copertura finanziaria, così come specificato nell’articolo 81 della Costituzione, è stata bocciata.
Nel sancirlo (attraverso la sentenza n.227 illustrata da Aldo Carosi), la Corte Costituzionale spiega l’incostituzionalità, che “esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica“. In particolare, la Corte afferma infatti che “la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese (sentenza n. 197 del 2019)“. Questo perché l’intero articolato della legge “esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica. Ciò appare in evidente contraddizione con le radicali innovazioni organizzative e programmatiche, le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari”.

“Il cittadino ha diritto di essere informato sulle risorse”

In altre parole, aggiunge la Consulta, è “una rigorosa pronuncia che intende porre fine alla pratica di interventi legislativi privi dei presupposti costituzionali e delle risorse necessarie per fronteggiare gli interventi in essi contenuti“. Questo perché il principio che determina la copertura, “trova una delle principali ragioni proprio nell’esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016)”. Questo ovviamente in virtù del principio stesso di ‘rappresentanza democratica’, prosegue la Consulta, “posto a garanzia del cittadino, il quale ha diritto di essere informato sull’attendibilità della stima e sull’esistenza delle risorse destinate ad attuare le iniziative legislative e a confrontare le previsioni con i risultati in sede di rendicontazione”.
Max