SABATINI BIS: IL MISE CHIARISCE

    Riportiamo di seguito alcune delle risposte fornite dal Ministero dello sviluppo economico in merito alle dichiarazioni di ultimazioni degli investimenti legati alla Sabatini bis.Nel caso in cui l’impresa non ricorra alla nomina di un collegio sindacale o di un revisore dei conti, le dichiarazioni di ultimazione dell’investimento legato alla Sabatini bis  e la richiesta di erogazione del contributo, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della stessa e da un revisore legale, quest’ultimo in qualità di professionista iscritto nel relativo registro e nominato dalla stessa impresa. Nell’elenco dei beni oggetto dell’agevolazione per i beni in leasing è necessario indicare gli estremi del verbale di consegna dei beni stessi rilasciato dalla società di leasing. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, deve essere resa dall’impresa, entro 60 giorni dall’ultima tra la data di conclusione dell’investimento e quella del decreto di concessione del contributo.Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine i lo sviluppo economico può acquisire dall’impresa beneficiaria, anche prima dell’erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti parte dell’investimento agevolato, da sottoporre a controllo.