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Salvini, per i giudici quello della Open Arms fu sequestro di persona

Quell’agosto del 2019 Matteo Salvini, ministro dell’Interno, “era pienamente consapevole di come il proprio rifiuto di concedere alla Open Arms un porto sicuro (pos,ndr) sulle coste italiane incidesse, comprimendoli, sugli interessi e i diritti fondamentali delle persone soccorse. Vale la pena di ricordare come le autorità ministeriali coinvolte erano perfettamente a conoscenza e non hanno mai posto in dubbio che all’origine della intera vicenda vi fossero episodi di soccorso in mare di persone in situazione di difficoltà, tanto che lo stesso decreto interministeriale del 1° agosto 2019 assume tale dato di fatto tra le sue premesse, affermando che si era avuto un soccorso di natante ‘in distress’. Inoltre, la presenza a bordo di minori, di soggetti che intendevano avanzare richiesta di asilo e, più in generale, il progressivo peggioramento delle condizioni psicofisiche delle persone trasportate erano circostanze puntualmente portate, in tempo reale, a conoscenza del Ministro, per il tramite di Imrcc che trasmetteva ogni notizia all’Ufficio di Gabinetto”.
E’ quanto si legge nel provvedimento stilato dai tre giudici del Tribunale dei ministri di Palermo, di cui si compone la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro, accusato di sequestro di persona.

“Privata la libertà personale dei 164 migranti”

Secondo i giudici i 164 migranti (tra i quali anche molti minori non accompagnati, soccorsi dalla ong spagnola ‘Open Arms’, in attesa di un Pos, rifiutato dal ministro Salvini, “vennero costretti forzatamente a rimanere a bordo per sei giorni, dal 14 agosto sino all’esecuzione del sequestro preventivo, in data 20 agosto, solo per i soggetti minorenni, sino al 18 agosto, data in cui ne venne autorizzato lo sbarco. La protrazione della loro permanenza a bordo della Open Arms, per le precarie condizioni, sanitarie, psico-fisiche e logistiche, in cui essi versavano – spiega ancora il provvedimento – ha certamente compresso in modo rilevante e, dunque, giuridicamente ‘apprezzabile’ la loro libertà di movimento. La privazione di libertà personale dei soggetti a bordo della Open Arms – si legge nella richiesta di autorizzazione a procedere al Senato – ha dunque assunto carattere di illegittimità, non solo in quanto inflitta in violazione di precise norme di rango primario, ma altresì in quanto non era consentita né imposta da alcuna ragione giuridicamente rilevante”.

Richiesta l’autorizzazione a procedere al Senato

Motivo per cui, secondo i magistrati, “Il reato di sequestro di persona – contestato dal Tribunale dei ministri di Palermo – risulta aggravato dal fatto che la condotta è stata commessa da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Non è infatti dubitabile che l’indicazione del Pos (porto sicuro ndr) o il suo diniego – era atto rimesso al Ministro dell’Interno che avrebbe dovuto emetterlo quale pubblico ufficiale nell’esercizio di una funzione amministrativa, e che lo stesso ha abusato di tali poteri sviando la funzione esercitata dal risultato per il cui conseguimento essa era normativamente riconosciuta (emissione dell’atto conclusivo di un evento SAR, in funzione di tutela della vita in mare, secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale e sovranazionale più volte ricordata) verso finalità ad esso estranee, quale la difesa dei confini, con prioritario accento sulla tutela della sovranità dello Stato, in violazione della citata normativa. Altresì configurabile è l’aggravante integrata dalla minore età di alcune delle persone offese, dato che solo in data 18 agosto 2019 fu consentito lo sbarco dei 27 minori non accompagnati che si trovavano ancora a bordo“.
Max