UN PASSO AVANTI PER LA DIGNITA’ DELLA PERSONA: IL BIOTESTAMENTO E’ LEGGE

    Con 180 favorevoli, 71 contrari e sei astensioni, la legge sul biotestamento è stata approvata in via definitiva dall’aula. Dunque, la legge appena approvata, consta di 6 articoli. Il primo riguarda il consenso informato, dando così al paziente il diritto di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e, qualora lo desideri, di revocare il consenso. Va premesso ’nutrizione e idratazione artificiale’ sono da considerarsi “trattamenti sanitari”, e il medico può rifiutarsi di ’staccare la spina’. Come spiega però l’emendamento, “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali”. C’è poi l’articolo 1 bis, relativo alla terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della possibilità di ricorre alla sedazione palliativa profonda continua. L’articolo 2 entra nei casi relativi ai minori (al di soto dei 18 anni), o a persone incapaci, hanno comunque diritto alle informazioni – in modo consono alle sue capacità – sulle scelte relative alla propria salute. Tuttavia il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, sempre tenendo conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. L’articolo 3 è invece relativo alle Dat (disposizioni anticipate di trattamento) per le quali, ogni persona maggiorenne – e capace quindi di intendere e di volere – attraverso disposizioni anticipate di trattamento, in previsione di un’eventuale, propria, futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie convinzioni in relazione ai trattamenti sanitari, ed indicando quindi una persona di sua fiducia (il fiduciario), che andrà a rappresentarlo relazionandosi con il medico – tenuto al pieno rispetto delle Dat, eventualmente disattese, in tutto o in parte, solo in accordo con il fiduciario – e le strutture sanitarie. Qualora le Dat non indichino un fiduciario, vengono automaticamente sentiti i familiari. Le Dat devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni. E’ ovvio che in ogni momento, con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili. Tema centrale della ’questione’, l’articolo 4 verte sulla pianificazione condivisa delle cure, riguardo all’evolversi – ed alle conseguenze – di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. Qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità, il personale sanitario è comunque tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure. Pianificazione su richiesta del paziente o su suggerimento del medicoche può essere aggiornata in relazione al progressivo evolversi della malattia. Mentre l’articolo 5 sottolinea che, quanto previsto dalla legge sul biotestamento, si applica anche alle dichiarazioni in merito già presentate e depositate, l’articolo 6 stabilisce che, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, entro il mese di aprile, il ministero della Salute presenti al Parlamento una relazione sull’applicazione della norma. Come ha commentato a caldo da Bruxelles il premier Gentiloni, “Biotestamento. Dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona. Credo che sia una decisione del Parlamento che fa fare un passo avanti a tutti in termini di civiltà per il Paese e di dignità per la persona umana. Sono molto soddisfatto”. Soddisfatto anche il presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha sottolineato “un importante e positivo atto di responsabilità del Parlamento. D’ora in poi i malati, le loro famiglie, gli operatori sanitari saranno meno soli in situazioni drammatiche”. Gli fa eco il collega del Senato Grasso, che ha parlato di “un provvedimento a lungo atteso che ha generato un ampio e acceso dibattito, sia tra le forze politiche che nell’opinione pubblica. Ciascun gruppo parlamentare e ciascun senatore ha espresso con forza i propri convincimenti e ogni posizione – ha tenuto a sottolineare il presidente – merita il più profondo rispetto, nella consapevolezza che quando si esaminano tematiche così dense di significati, di dolore e di speranza, a guidarci devono essere la reciprocità e l’ascolto”. Puntuale infine, anche il Tweet di Renzi: “Cinque anni fa un cittadino italiano non aveva il diritto di decidere il tipo di trattamento desiderato nel caso si fosse trovato in una situazione in cui non poteva più esprimere alcuna volontà di scelta. Ora è possibile. L’Italia, oggi, è un paese più civile #BioTestamento. Si tratta di un passo in avanti nella direzione della libertà e della consapevolezza dei diritti del malato. L’impegno adesso è accompagnare con cura e amore – e sempre maggiori risorse – chi vive la malattia. Accogliere, prendersi cura, accudire. E rispettare la libertà, sempre”.
    M.