UNIONI CIVILI – IL GIORNO DOPO! COSA CAMBIA? RENZI SODDISFATTO: ‘ E’ STORICO’

Nel giorno dopo, ovvero il primo giorno, all’indomani del sì al senato sul maxiemendamento del ddl Cirinnà, non mancano le polemiche e i dibattiti da una parte e dall’altra. Ci pensa il premier a stemperare l’ambiente parlando di passo storico dell’Italia, e non perde occasione per ribadire la concretezza del governo sotto la ‘sua ala’. “La faccia ce l’ho messa. Anzi, ho fatto di più: con la fiducia ho rischiato l’osso del collo: è un passo storico. Ho avuto proprio ora un colloquio con Obama, e tra le altre cose si è congratulato proprio per questa legge – sottolinea Renzi -. Se tre mesi fa ci avessero detto che il Senato avrebbe approvato una legge sulle unioni civili, una cosa che il Paese aspetta da trent’anni, nessuno ci avrebbe creduto. Solo una settimana fa era saltato tutto. Il M5S voleva mandarmi sotto. Il loro unico obiettivo era bloccare tutto. Altro che storie”. All’organizzatore del Family Day Gandolfini, che ieri ha promesso vendetta al referendum costituzionale, Renzi replica: “So bene che è una minaccia. Vorrebbero portare tutti i cattolici a votare no. Ma vediamo con chi sta davvero il mondo cattolico al referendum. Noi andremo in tutte le parrocchie a spiegare le ragioni della riforma. Ho grande rispetto, ma l’idea che qualcuno mi possa fermare con una minaccia… se vogliono trasformare il referendum in un giudizio universale sul mio esecutivo, bene. Affronteremo questo giudizio”. Sulle stepchild adoption il premier si dice “sicuro che anche quelli che adesso protestano, alla fine riconosceranno che si è fatto un passo avanti importante”. Io veramente continuo a pensare che questo governo abbia condotto in porto diversi provvedimenti di sinistra. Penso agli 80 euro per i meno abbienti, alla responsabilità civile dei magistrati, al taglio dell’Irap. E soprattutto penso al jobs act”, conclude Renzi. Ma, in poche parole, cosa cambia con le nuove riforme? La legge approvata oggi dal Senato introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità. Primo punto: L’unione civile, come per il matrimonio, si costituisce “davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene poi registrato “nell’archivio dello stato civile”. Cognome: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”. Seconda variazione, obblighi reciproci: “Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”. Terzo cambiamento, la vita familiare: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Quarta variazione, regime patrimoniale: “il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale”. Quinto cambiamento, pensione, eredità e TFR: “è la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilità, dell’eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la ‘legittima’, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli”. Sesta variante, lo scioglimento: “Si applicano ‘in quanto compatibili’ le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: ‘resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti’, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti. Settimo punto, convivenze di fatto: “Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Ottava variante, assistenza in carcere e ospedale: I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Nono punto, donazione organi: Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”. Decimo cambiamento, la casa: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari. Undicesimo cambiamento, regime patrimoniale: : i conviventi ‘possono’ sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni. Ultimo cambiamento, gli alimenti: In caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Anche gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

D.T.