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Sisma bonus 2020 al 110%: cos’è, come funziona, a chi spetta, requisiti, elenco lavori ammessi

In questi giorni, nei quali ormai immersi nella Fase 2 da coronavirus siamo in piena corsa verso la speranza che, accanto alle riaperture delle attività si possa anche riprendere una vita normale e una ripresa economica in risposta alla drammatica situazione dovuta alla pandemia da Covid-19, si sta facendo un gran parlare dei tanti bonus messi in campo dal governo per fronteggiare la crisi economica e sociale.

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Il governo Conte ha varato da poco il famigerato Decreto Rilancio, e all’interno di questo si è parlato anche di bonus ristrutturazioni ma anche di ecobonus e sismabonus.

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In particolare riferimento a quest’ultimo, cosa sappiamo nel dettaglio e che cosa è il sisma bonus 2020? Andiamo scoprirlo.

Sisma bonus 2020 al 110%: cos’è come funziona come si fa a ottenerlo

Il Sisma bonus 2020 al 110% indicato dal Dl Rilancio fa riferimento alla detrazione fino 85% per la prima e seconda casa e per immobili adibiti ad attività produttiva, sempre all’85%, compresi i condomini.

Ma come funziona e a chi spetta il sismabonus 2020 al 110%?

Il Governo per sostenere le famiglie e le imprese nell’emergenza Coronavirus ha approvato il nuovo decreto Rilancio 2020.

Il ministro del Mise, Patuanelli in riferimento al decreto legge ha confermato che all’interno del testo Dl Rilancio c’è un importante rafforzamento delle “agevolazioni ecobonus e sismabonus”.

In particolare nel decreto Rilancio 2020 c’è un Superbonus 110 per cento si prevede:

  • aumento delle percentuali delle detrazioni Sismabonus e Ecobonus al 110%;
  • possibilità di usufruire subito dello sconto fiscale con lo sconto in fattura e lo sconto del credito.

aggiornamento ore 1.15

Sisma bonus 110 per cento: quando spetta e per chi, requisiti

Il nuovo Sismabonus 110% si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà essere divisa in 5 quote annuali di pari importo o tramite sconto in fattura o cessione del credito.

Tale percentuale si applica a tutti gli interventi oggi incoraggiati con il sismabonus e ecobonus a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che  rispettino alcuni parametri.

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono garantire, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Nel caso non fosse possibile, sarà necessario ottenere la classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Aggiornamento ore 5.56

Questi gli Interventi di riqualificazione energetica che se associati al Sismabonus danno diritto al 110%:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • interverventi per l’installazione di impianti fotovoltaici o volti alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

aggiornamento ore 10.07

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