CON 432 VOTI A FAVORE E NESSUN CONTRARIO, LA LEGGE PER IL CONTRASTO ALLE FORME DI CYBERBULLISMO È STATA APPROVATA DALLA CAMERA. MA RIGUARDA SOLO IL CONTESTO VIRTUALE…

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    “E’ a Carolina e alle altre vittime del bullismo on line che noi oggi dobbiamo dedicare questo provvedimento, che era un primo passo necessario e doveroso da parte del Parlamento”. Così il presidente della Camera prima di annunciare l’approvazione dell’attesa legge. La Boldrini prima della votazione aveva incontrato Paolo Picchio, il padre di Carolina, la ragazza che si tolse la vita a 14 anni dopo essere stata vittima dei cyberbulli. Dunque, con 432 voti a favore e nessun contrario, la legge per il contrasto alle forme dicyberbullismoè stata definitivamente approvata dalla Camera. Anche se, come hanno poi sottolineato dopo il voto alcuni deputati, certo non è la “legge migliore possibile” quella definitivamente approvata oggi dalla Camera ma un punto di partenza, in quanto, la risposta a tale preoccupante fenomeno, non può passare soltanto attraverso la  repressione, ma anche attraverso un percorso di educazione e formazione dei giovani a un fenomeno in preoccupante crescita. Il testo agisce solo sul fenomeno cyberbullismo, avendo soppresso ogni riferimento al bullismo che pure era presente nella versione elaborata in seconda lettura dalla Camera. Per bullismo telematico viene intesa ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo. Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico(nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore)può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il bloccodi qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza. Viene istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e prevede l’adozione, da parte del ministero dell’Istruzione – di concerto con il ministero della Giustizia – di apposite linee di orientamento prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. In ogni istituto scolasticodovrà essere designato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di internet. In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l’autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking: fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Il testo che ha avuto un percorso lungo e accidentato (è passato per tre volte dalle commissioni e le aule di palazzo Madama e di Montecitorio), ha avuto il definitivo ok alla quarta lettura.

    M.