Nuova legittima difesa ok dalla camera

    Nuova legittima difesa, ok dalla camera. Il provvedimento sulla legittima difesa passa alla Camera e va a instradare nuove linee operative. Ecco cosa prede la nuova legge sulla legittima difesa a cui la Camera ha detto di sì. Prima di tutto si parla, in punta di diritto, di legittima difesa presunta: ovvero, verrà considerata appunto sempre presunta, ossia sarà sempre considerata sussistente la relazione di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Il cuore della legge approvata dalla Camera che modifica il comma due dell’articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa è tutto qui: in base a questo punto, infatti è possibile utilizzare “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”. Il provvedimento dovrà ora tornare all’esame del Senato, dal momento che Montecitorio ha apportato una modifica relativa alla copertura finanziaria.

    Viene poi inserita una nuova presunzione sempre nell’articolo 52, per la quale sempre da valutarsi in stato di legittima difesa la persona che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (da intendersi in senso generale: dalle attività commerciali, imprenditoriali o professionali), agisca al fine di respingere l’intrusione con violenza o minaccia. La legge tocca poi ’articolo 55 del codice penale sulla disciplina dell’eccesso colposo, andando ad escludere, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, di punire colui il chi, posto in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento a causa di una evidente situazione di pericolo, commetta un’azione precedentemente considerata ‘reato’, appunto, per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

    Anche l’’articolo 624 bis del codice penale viene cambiato: che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Più severe le sanzioni per reati contro il patrimonio: furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate; e sulle violazioni domicilio ci sarà un aggravio se fatte con violenza sulle cose, o alle persone, qualora il colpevole fosse armato.

    Si agisce anche sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo: cioè, nei casi di legittima difesa domiciliare, si azzera la responsabilità di chi compie il fatto; in tal senso, l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non dovrà risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Al danneggiato sarà riconosciuto il diritto ad una indennità, stimata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto ’della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato’.

    Introdotto anche il patrocinio a spese dello Stato per colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per reati commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa e anche la priorità per i processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di legittima difesa domiciliare.