Taglio alla pubblicità via posta: vale come le telefonate moleste

    Da qualche giorno è diventato illegale (in alcuni casi) intasare la cassetta della posta con opuscoli pubblicitari. Da questo lunedì infatti il materiale pubblicitario lasciato nelle cassette della posta è stato equiparato alle telefonate moleste: chi non lo desidera, potrà esprimere la preferenza così come la si effettua, quando si chiede di escludere il proprio numero telefonico dagli elenchi in possesso delle società di teleselling e telemarketing. Una svolta che però riguarda soltanto la pubblicità che arriva a nome del destinatario, non i semplici volantini che vengono introdotti nelle cassette in maniera indistinta.

    Taglio alla pubblicità via posta: valido solo per chi è nell’elenco telefonico

    È dal 2010 che il Registro consente ai titolari di un’utenza telefonica fissa di essere esclusi dalle telefonate di marketing. Queste persone potranno adesso aggiornare la propria posizione sul Registro, specificando di non voler ricevere, così come per le telefonate, materiale pubblicitario cartaceo via posta. “La legge prevede anche che gli stessi operatori che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea hanno l’onere di avvisare e informare i destinatari dei loro diritti di opposizione”, si legge in una guida realizzata da Aduc. In novanta giorni, le società che effettuano pubblicità in questo modo devono consultare il registro delle opposizioni, per mettersi in regola e intasare soltanto le cassette “giuste”. Va detto però che chi non ha una linea telefonica fissa, o non ha il suo numero negli elenchi telefonici, è escluso dal Registro opposizioni e quindi va da sé che non si può neanche chiedere di non ricevere gli opuscoli cartacei.  Nei prossimi mesi, però, l’opzione potrebbe essere estesa anche a tutti gli altri, con l’approvazione della legge che estende anche a numeri cellulari e fissi privati di aderire al Registro. In futuro, se si dovesse continuare a ricevere posta sgradita, bisogna innanzitutto accertarsi di non aver autorizzato le società ad inviare materiale, magari anche distrattamente. Una volta appurato ciò, si potrà revocare il consenso utilizzando un modulo preparato dal Garante della privacy, inviandolo via raccomandata con ricevuta di ritorno.