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Green pass, secondo il Garante della Privacy i gestori di bar e ristoranti possono verificarlo

A qualcuno può sembrare ‘roba da poco’ ma, la vicenda del green pass e la posizione ‘scomoda’ dei ristoratori e gestori di strutture sportivi, chiamati a far da ‘sceriffi’, va ad inficiare compiti altrimenti emanati a specifiche funzioni di pubblico ufficiale, dunque una responsabilità non da poco.

Tuttavia oggi il Garante della privacy si sarebbe esposto in tal senso dichiarano che sì, i titolari di bar o ristoranti in effetti possono chiedere i documenti di identità ai clienti, allo scopo di verificare  l’autenticità del green pass. Una decisione che sicuramente si trascinerà dietro, a ragione diverse ed accese polemiche.

Green pass: il Collegio del Garante si è appellato all’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno 2021

Ma andiamo per ordine. Stamane il Garante della privacy  si è riunito in una seduta straordinaria in quanto, oltre che ad esaminare il tema ‘dell’identificazione del certificato verde’, sul tavolo c’era anche la ‘questione scolastica’, così come richiesto espressamente dalla Regione Piemonte.

Ebbene, il Collegio ha tenuto a specificare, che “i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi”, figurano fra i soggetti elencati nell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno 2021 dove, tali figure risultano autorizzate alla verifica dell’identità personale.

Green pass: ecco perché per il Garante i gestori di bar e ristoranti possono verificarlo…

Dunque, spiega il Garante attraverso una nota: “la disciplina procedurale (oggi riconducibile al Dpcm 17 giugno 2021) comprende, del resto- oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato Dpcm. Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM). Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità“.

Green pass, per la Lamorgese invece “Può essere richiesto senza il documento di identità”

Appena ieri invece, intervenendo sui controlli, il ministro dell’Interno aveva ‘chiarito’ che: “La regola è che venga richiesto il green pass senza il documento di identità”. Stando infatti a quanto affermato dalla Lamorgese “non si può pensare che i controlli sul green pass li facciano le forze di polizia perché questo sarebbe distogliere dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza“. Tuttavia la responsabile del Viminale aveva assicurato che, nonostante tutto, “qualche controllo a campione da parte della polizia amministrativa”.

Max