I ‘SIMPATICI’ CALL CENTER DOVRANNO SEGUIRE LE NUOVE DIRETTIVE INDICATE NELLA LEGGE DI BILANCIO: QUALE E’ Il PAESE D’ORIGINE DELLA CHIAMATA, E SCEGLIERE UN OPERATORE ITALIANO

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    Ormai rappresentano un incubo quotidiano e, con tutto il rispetto e la comprensione per chi svolge questo ‘compito ingrato per guadagnarsi da vivere, le continue chiamate da parte di operatori dei call center sono divenute insopportabili. Ora l’ultimalegge di bilancioapprovata dal Parlamento, non potendo ovviamente ‘far cessare’ tale attività’, ha se non altro introdotto alcune importanti novità in materia dicall center, elencate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto, laresponsabilità solidale tra committente e gestore del call center: “chi affida il servizio ad un call center esterno – spiega il Mise – è responsabile in solido con il soggetto gestore”, con sanzioni che arrivano “fino a 50mila euro per ogni giornata di violazione e a 150mila per ciascuna comunicazione omessa o tardiva”. Dunque, già dal 1° gennaio 2017, chi chiama o riceve una telefonata da un call center deve immediatamentesapere in quale Paese si trova l’operatoreall’altro capo della cornetta, prima che la conversazione abbia inizio. Inoltre, dal 1° aprile 2017, l’operatore del call center che chiama al di fuori della U e deve poter subito garantire all’utente la possibilità dirichiedere che il servizio sia offerto da un operatore presente nel territorio nazionale o in un Paese UE, trasferendo immediatamente la chiamata. Dal canto loro, gli operatori economici che effettuano attività di call center ‘dovranno iscriversi alRegistro degli operatori di comunicazione, tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale – si legge sul sito del Mise – vanno fornite tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizioni del pubblico e utilizzate per i servizi di call center”. Quanti scelgono invece dilocalizzare il call center in un Paese extra UE, servendosi anche di terzi, sarà obbligatorio “darne comunicazione almeno trenta giorni prima del trasferimento” al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nonché Ispettorato nazionale del lavoro), Ministero dello Sviluppo Economico e Garante per la protezione dei dati personali. Chi ha invece localizzato il call center al di fuori dell’Italia e della UE prima del 1° gennaio 2017, deve comunicare queste informazioni entro il 2 marzo 2017.