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McCartney annullato: ora il Codacons ‘le canta’ agli organizzatori che hanno emesso i voucher

Che la situazione del ‘caro concerti’ in Italia abbia assunto livelli inaccettabili è abbastanza evidente ma, finché centinaia di migliaia di persone continueranno ad accettare ‘tacitamente’ di dover sborsare minimo 50 euro per un concerto, c’è ben poco da fare.

Tutt’altra storia invece quella relativa ai ‘voucher’ che molte società organizzatrici di concerti, piuttosto che rimborsare l’acquirente, hanno ‘distribuito’, rimandando addirittura così di un anno il concerto ‘già pagato’, ma posticipato a causa dell’emergenza coronavirus. Ma è anche accaduto, come vedremo, che alcune società organizzatrici abbiano consegnato i voucher non per l’artista il cui concerto è stato annullato ma, fra un anno, da usare in occasione di altri spettacoli!

Il Codacons contro i voucher per Paul McCartney

Ed oggi finalmente giunge notizia della prima causa italiana intentata contro gli ‘odiosi’ voucher, distribuiti al posto dei mancati rimborsi di molti dei concerti poi annullati. E chi, se non il Codacons, poteva farsi promotore di tale iniziativa? Anche stavolta infatti, ‘fiutata’ la poca correttezza adottata, l’associazione è scesa in campo e, proprio in questi giorni, si sta finendo di organizzare per citare formalmente in giudizio la Di and G. srl, in questo caso la società organizzatrice dei concerti di Paul McCartney che, avrebbe dovuto esibirsi il 10 giugno a Napoli (addirittura in Piazza Del Plebiscito), ed il 13 giugno a Lucca (per il Summer Festival).

Codacons: “Voucher per spettacoli che non richiesti”

Nello specifico, rende noto il Codacons, ”L’associazione, che rappresenta in Italia tutti gli spettatori beffati dalla truffa legalizzata del voucher come unica forma di rimborso di eventi annullati- ha deciso di ricorrere al Tribunale di Napoli intentando la prima causa per conto di centinaia di utenti che hanno speso soldi per il concerto, ritenuto dagli appassionati di musica un evento unico e irripetibile, e che si ritrovano ora obbligati ad utilizzare voucher sostitutivi da usare per spettacoli verso cui non nutrono alcun interesse”.

Nello specifico, i legali dell’associazione (gli avvocati Giuseppe Ursini e Domenico Terracino), hanno stilato un atto di citazione nei confronti della D’Alessandro e Galli, fondato “sull’art. 1463 c.c. che prevede come, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione, e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito“.

Codacons: “Principi già stabiliti dalla Cassazione”

Inoltre, spiega ancora il Codacons, c’è anche da attenersi ai “principi stabiliti dalla Cassazione, secondo cui ‘l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione’ (Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959)”.

Codacons: “Il Cura Italia? Disposizioni che non valgono”

Dunque, proseguono dall’associazione in difesa dei consumatori, aderendo ai sopracitati principi “è evidente che l’acquirente, in caso di richiesta di rimborso per spettacoli annullati, ha pieno diritto a ricevere l’equivalente della prestazione corrisposta per l’evento soppresso, e a nulla valgono le disposizioni del Decreto Cura Italia sugli spettacoli cancellati, che cadranno inevitabilmente in Tribunale, essendo contrarie ai principi sanciti dalla Cassazione“.

Max