Piemonte, sentenza pilota del Tar: ’’Niente asilo se la bimba non è vaccinata’’

    Si torna a parlare, come sempre di questi periodi, di vaccini e istituti scolastici. Ma ora arriva la notizia di una vicenda che ha scatenato posizioni contrastanti. Il fatto risale a qualche tempo fa: due genitori non avevano vaccinato la loro bambina e così la responsabile dell’asilo aveva deciso di non farla entrare. L’uomo e la donna avevano così fatto ricorso al Tar, chiamando in causa sia l’asilo infantile di Cuneo, sia il ministero dell’Istruzione. La sentenza dei giudici è arrivata e dà però ragione all’istituto scolastico: i genitori dovranno quindi rifondere le spese di lite alla scuola, per una cifra pari a 2.500 euro. Il punto importante è però nel fatto che il Tar del Piemonte, nel respingere il ricorso dei genitori, ha ribadito il principio cardine della legge Lorenzin, senza lasciare margini ad altre interpretazioni: “L’inadempimento all’obbligo vaccinale — scrivono i giudici Carlo Testori, Silvia Cattaneo e Ariberto Sabino Limongelli — costituisce ragione di per sé ostativa all’accesso alle scuole dell’infanzia, a tutela del minore stesso e dell’intera comunità scolastica” . I bambini non in regola non possono dunque entrare a scuola.?Il divieto d’accesso per la bimba era scattato con l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018.?Già all’atto dell’iscrizione i genitori avevano dichiarato che la figlia di 5 anni non era stata sottoposta alle vaccinazioni. Ad agosto l’Asl di Cuneo li aveva convocati per il 12 settembre per sottoporla all’immunizzazione, e loro avevano risposto con una raccomandata (poi consegnata anche alla scuola) in cui affermavano solo di ” aderire all’invito al colloqui per la vaccinazione”. Il 15 settembre la coppia era andata all’Asl, senza portare con sè la bambina. A gennaio avevano fatto ricorso al Tar, assistiti dagli avvocati Alessandro De Bellis e Pietro Becci, sostenendo che la scuola non avesse potere per escludere la bambina, ma che doveva invece attendere la conclusione dell’iter vaccinale di esclusiva competenza dell’Asl. Secondo i legali la sola domanda di colloquio bastava a far riammettere la bimba, così come aveva già stabilito una sentenza del Tar Veneto. La domanda cautelare veniva già in un primo momento respinta, e la Regione Piemonte si costituiva sostenendo la legittimità del comportamento dell’Asl. A luglio, a scuola conclusa, la bimba non era ancora stata vaccinata: ai genitori a quel punto non interessava più una pronuncia per farla ammettere in classe, ma volevano comunque una decisione nel merito riservandosi di chiedere eventuali risarcimenti. I giudici non si sono però pronunciati respingendo la richiesta perché avrebbero secondo loro dovuto avanzare una richiesta danni in civile. “Ma il Tar, con questa sentenza pilota — spiega l’avvocato Vittorio Barosio che ha patrocinato l’asilo con la collega Serena Dentico — ha condannato i genitori a rifondere le spese di lite, stabilendo che per frequentare la scuola devi avere la documentazione di vaccinazione, oppure una richiesta di appuntamento all’Asl per venire immunizzato”.