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Vaccino ed obbligatorietà: fu proprio l’attuale ministra Cartabia a spiegare perché la legge può imporla

Come riportato in un altro articolo, nel corso della conferenza stampa che il premier Draghi ha tenuto al termine della cabina di regia, in merito alla situazione di alcuni sanitari ‘no-vax’ ha annunciato che è in preparazione uno specifico ‘decreto’ rivolto proprio agi operatori sanitari che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, mettendo di fatto a rischio tutti i pazienti con i quali entrano in contatto.

“Il legislatore può scegliere le modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive”

Una novità da non poco che, guarda caso, ‘coinvolgendo tutti noi’, ad ampio raggio rimette automaticamente in gioco la famosa questione sull’obbligatorietà o meno della vaccinazione.

Si da infatti il caso, come dicevamo, che l’attuale ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nelle vesti di giudice costituzionale, e relatrice della sentenza numero 5 del 2018, attraverso la quale venne respinto il ricorso presentato dalla Regione Veneto contro il decreto legge 7 giugno 2017 numero 73 che, per l’appunto, introduceva l’obbligo per dieci vaccinazioni, sei delle quali fino allora raccomandate. Come affermò nella circostanza la Cartabia,

Il legislatore può scegliere le modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo“.

“La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 Costituzione”

Parliamo di un sentenza abbastanza complicata, tesa inoltre ad  approfondire differenti questioni legate, tra l’altro, al rapporto tra Stato e Regioni, alla tutela della salute, quella dei diritti dei minori e dell’obbligo scolastico. Tuttavia ciò no esclude che vi siano anche diversi ‘riferimenti’, che potrebbero riaprire la questione legata ‘all’imposizione dell’obbligo vaccinale contro il coronavirus. Come spiega infatti il dispositivo, ”Occorre anzitutto osservare che la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’articolo 32 Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017). In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 Costituzione, se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)”.

“Dunque – prosegue ancora il testo – i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici, e il loro contemperamento lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.

“In ambito medico obbligo’ e ‘raccomandazione’ sono azioni egualmente doverose in vista di un obiettivo”

Quindi, si legge ancora nella sentenza, ”Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)”. Inoltre, in relazione alla differenza fra ‘obbligo’ e ‘raccomandazione’, la sentenza spiega che “nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici”. Questo perché “In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo (tanto che sul piano del diritto all’indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze: si veda, da ultimo la sentenza n. 268 del 2017)”.

Insomma, dopo l’istituzione da parte della Commissione Europea del ‘passaporto vaccinale’, quella che fino pochi mesi fa sembrava essere solo un’eventualità, ora rischia seriamente di divenire una realtà…

Max