Compro oro, per i gestori nuovi obblighi ed un nuovo registro

    Dal 3 settembre 2018 è entrato in funzione il registro degli operatori “Compro Oro” previsto dal D.L.vo 92/2017 che tutti coloro che intendono effettuare scambi di metalli preziosi usati devono necessariamente registrarsi. Il nuovo regolamento si applica a tutti coloro che svolgono questa attività sia all’ingrosso che al dettaglio o come permuta, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal suo nome e anche se viene eseguita solo occasionalmente o come accessorio ad un’altra. attività o se gli oggetti sono realizzati solo parzialmente con metalli preziosi. Secondo la legge (articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251), i metalli preziosi si riferiscono ai seguenti metalli: platino, palladio, oro e argento. Inoltre, per oggetti preziosi devono intendersi quelli realizzati nella forma del prodotto finito, in tutto o in parte, da metalli e pietre preziose precedentemente indicati (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sfusi), nonché quelli fatto di qualsiasi altra pietra che è unita con uno o più metalli preziosi.
    Gli scopi prioritari proposti dal citato decreto legislativo. 92/2017 nel dettare specifici obblighi agli operatori di Compro Oro, garantire la piena tracciabilità della vendita e dello scambio di oggetti preziosi utilizzati e la prevenzione dell’uso del mercato rilevante a fini illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e riutilizzo dei proventi da attività illegali. Secondo le regole, le registrazioni nel registro in questione possono iniziare dal 3 settembre 2018 e gli operatori già in attività hanno la possibilità di presentare la domanda di registrazione entro il 2 ottobre 2018, termine oltre il quale, in assenza di tale richiesta, il l’attività di acquisto e vendita di oggetti di valore usati deve essere interrotta. L’attività di acquisto di oro effettuata in assenza di iscrizione nel registro degli operatori, costituirà un reato punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con una multa di 2.000 euro a 10.000 euro.
    Il “registro” in questione è detenuto e gestito dall’OAM (Organismo degli agenti delle attività finanziarie e dei mediatori creditizi, posto sotto la supervisione della Banca d’Italia). Per registrarsi è necessario inviare in formato elettronico (PEC richiesto) un’applicazione speciale contenente una serie di informazioni sull’operatore che acquisto oro e pagare una quota di iscrizione, la cui entità varia a seconda della natura giuridica dell’operatore ( persona fisica o società) e il fatto che l’attività di compravendita è prevalente o secondaria.
    Gli operatori Compro Oro devono essere ancora in possesso di un’autorizzazione (licenza per il commercio di preziosi) che viene emessa dal Questore e, per il territorio della capitale e della provincia, ai fini della semplificazione amministrativa, è stata delegata ai dipendenti pubblici Commissariati di sicurezza. Pertanto, i rivenditori che lo possiedono possono richiedere una certificazione dal P.S. chi l’ha rilasciato e lo trasmette con l’altra documentazione sopra descritta per richiedere la registrazione nel suddetto registro.
    L’O.A.M. diventerà, quindi, una sorta di sala di controllo che, attraverso il registro, e in particolare la sottosezione con accesso riservato alle annotazioni, può essere consultata per tutti gli scopi istituzionali delle autorità responsabili del controllo e dell’applicazione delle sanzioni, tra cui in primo luogo il Gruppo di valutazione della Guardia di Finanza che, oltre a impugnare le sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di recidiva può proporre la specifica sanzione accessoria della sospensione dell’attività, che è emessa dagli Uffici Centrali di il Ministero dell’Economia e delle Finanze che a sua volta può anche annullare l’operatore per successive violazioni dal registro istituito presso l’OAM.