Dieci anni supplente, il Tar condanna il ministero a pagargli i mesi senza lavoro

    Per 10 anni, tra il 2003 e il 2012, è stato un sostituto insegnante di matematica e informatica negli istituti tecnici di Brescia, Bologna e Catania, fino a quando ha aderito al ruolo. Ora il TAR di Brescia ha deciso, sulla base di una sentenza del tribunale, che il Ministero della Pubblica Istruzione dovrà pagare al professore “i pagamenti mensili corrispondenti all’interruzione del lavoro”. In altre parole, l’insegnante deve essere pagato per i periodi in cui non ha lavorato, con il pagamento dei contributi, perché, come stabilito dal giudice del lavoro, quegli anni di sostituzione sono paragonabili a “la fornitura di lavoro subordinato”.

    La decisione è arrivata dopo che il professore, assistito dall’avvocato Nunzio Condorelli Caff, ha chiesto al TAR di conformarsi al Ministero della sentenza 2016 del Tribunale di Brescia, sostenendo che, al momento, era stato pagato solo poco più di 700 euro rispetto a oltre 25 mila euro, secondo lui, a causa. Il Tar spiega che sarà la Scuola di Lombardia a calcolare cosa spetta al maestro.

    Due anni fa, il giudice del lavoro aveva dichiarato “illegittima la reiterazione dei rapporti a tempo determinato”, cioè sostituti, e aveva condannato “il Ministero a pagare, a titolo di risarcimento, una somma pari all’equivalente” non corrisposto “a quelli di i “professori di ruolo e con riconoscimento di tirocini di anzianità maturano gradualmente”. E questo per “tutti i periodi di interruzione del rapporto di lavoro dalla data del primo contratto fino all’entrata nel ruolo, previa detrazione degli importi” già versati a l’insegnante “come vacanze e indennità di disoccupazione”.

    In sostanza, la Corte, come sintetizzato dal TAR nella sentenza, aveva dato ragione al professore che, tra le altre cose, aveva chiesto “il disprezzo delle norme nazionali sul reclutamento temporaneo a scuola”. Ora i giudici amministrativi Politi-Pedron-Tenca hanno stabilito che il Ministero entro 120 giorni dovrà pagare il dovuto al professore. “Oltre ai mesi di luglio e agosto – scrive il Tar – anche i restanti mesi non inclusi in un rapporto di lavoro devono essere pagati”. Dalle retribuzioni, i giudici precisano che “le indennità di disoccupazione e le indennità per ferie non assunte come determinato dal giudice del lavoro devono essere detratte”.