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Pedofilia, Papa Francesco abolisce segreto pontificio su abusi: alzata a 18 anni età massima vittime pedopornografia

Papa Francesco alza da 14 a 18 anni il reato di pedopornografia e abolisce il “segreto pontificio” sui casi di abusi sessuali commessi dai preti sui minori. L’annuncio è stato dato nel giorno dell’83mo compleanno del Papa.
Il Santo padre ha stabilito di introdurre alcune modifiche alle “Normae de gravioribus delictis” pubblicate oggi nel bollettino della sala stampa del Vaticano. “L’art. 6 § 1, 2° Sacramentorum Sanctitatis Tutela – si legge nel bollettino – è integralmente sostituito dal seguente testo: ‘l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento'”.
Papa Francesco ha abolito il “segreto pontificio” sui casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori. Nel Rescriptum ex audientia si promulga un’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”. Nell’articolo 1 si prevede infatti che in materia di abusi su minori “non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui: a) all’articolo 1 del Motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, del 7 maggio 2019; b) all’articolo 6 delle Normae de gravioribus delictis riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu proprio ‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche”.

“L’esclusione del segreto pontificio – si legge nell’articolo 2 – sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti”. Articolo 3: “Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte”.

Articolo 4 “Il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili”. Articolo 5 “A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa”.