POCA CHIAREZZA SULLA CANCELLAZIONE DEI VOLI: MULTA SALATISSIMA PER RAYNAIR

    All’Antitrust non si sfugge e, visto che continua a non informare sui diritti dei passeggeri dopo la cancellazione di voli, Raynair è stata raggiunta da un procedimento di inottemperanza. Nello specifico, si legge in nota, la compagnia low cost irlandese “per non aver dato seguito a quanto prescritto nel provvedimento cautelare adottato lo scorso 25 ottobre 2017 con la quale l’Autorità ha imposto al vettore, a seguito delle cancellazioni dei voli operate negli scorsi mesi di settembre e ottobre, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali del vettore, l’adozione di specifiche misure volte a fornire informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili sui diritti dei consumatori italiani ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004”. Tale comportamento, rileva l’Autorità, “si è protratto anche dopo che il TAR del Lazio, con ordinanza del 22 novembre 2017, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento cautelare dell’Autorità presentata da Ryanair; infatti, la compagnia irlandese non ha trasmesso all’Autorità alcuna comunicazione al riguardo, né risulta che abbia posto in essere azioni volte a ottemperare al provvedimento dell’Autorità”.Ora l’aviolinea rischia una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10mila ed i 5 mln di euro. A Raynair l’Antitrust ha imposto di informare i consumatori italiani (sin dal sito internet in lingua italiana della compagnia), dei loro diritti a seguito della cancellazione dei voli, così da consentire loro piena ed adeguata consapevolezza, tra l’altro circa l’immediata accessibilità e comprensione dell’informazione relativa non soltanto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato ma, anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta. Nonostante tale comunicazione, che scadeva entro 10 giorni previsto dalla anzidetta delibera del 25 ottobre, Ryanair, sottolinea l’Antitrust, “non ha comunicato l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto dal provvedimento cautelare e le relative modalità di attuazione”.
    M.