AL VIA DA OGGI LA SANATORIA PER I BOLLO AUTO NON PAGATI, C’È TEMPO ENTRO LA FINE DEL FEBBRAIO 2017. POI SCATTANO I PIGNORAMENTI: ECCO COME FUNZIONANO

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    Come evidenzia il sito ’laleggepertutti.it’, essendo annesso tra la cosiddetta ‘rottamazione’ dei ruoli previsti dal decreto fiscale, anche il bollo auto rientra nella ventilata ‘sanatoria’. Intendiamoci, non c’è più Equitalia ad ‘esigere’ pena more ed continui ‘arrotondamenti’, ma l’Agenzia delle Entrate e, come vedremo per certi versi non è che la sua situazione sia migliore. Intanto vanno intesi per arretrati del bollo auto, tutte le somme dovute dagli automobilisti affidate all’Agente della riscossione sino alla fine del 2016. Per i debiti non ancora notificati da Equitalia con cartelle di pagamento (ma già affidati dall’ente titolare del credito), quest’ultima dovrà inviare al debitore un’informativa per posta ordinaria entro la fine di febbraio 2017. Con essa informerà l’interessato della possibilità di aderire, con riferimento a tali ultime richieste di pagamento, alla rottamazione.Sono comprese nella sanatoria anche le pretese riscosse tramite ingiunzioni di pagamento da parte degli enti territoriali (soprattutto comuni) che hanno deciso di non avvalersi della società pubblica di riscossione. Quindi, anche chi ha ricevuto la richiesta di pagamento del bollo auto non tramite la cartella di pagamento, ma tramite l’ingiunzione potrà ’sanare’ il proprio debito. La parte interessante è senz’altro data dal fatto che chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, mentre resta obbligato a pagare comunque la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, l’aggio sulle somme da versare e il costo di notifica della cartella di pagamento. Non si possono scomputare le somme eventualmente pagate a titolo di sanzioni e interessi di mora. C’è tempo fino al 31 marzo 2017 per richiedere la sanatoria del bollo auto: periodo entro il quale  l’interessato dovrà presentare una domanda su modello reso disponibile sul sito di Equitalia. Se con la stessa cartella di pagamento Equitalia ha richiesto di saldare più importi a titolo diverso (ad esempio Irpef, bollo auto e multe stradali) è possibile sanare solo alcune di queste partite poiché viene ammessa la rottamazione anche di singole partite contenute nel medesimo atto di affidamento. Per ciò che concerne il pagamento delle somme dovute deve avvenire, a scelta del debitore, in un massimo di cinque rate, scadenti a luglio, settembre e novembre 2017, nonché a aprile e settembre 2018. Il 70% dell’importo deve essere versato entro il 2017. Una volta presentata la domanda, Equitalia invia al debitore una comunicazione contenente l’ammontare da pagare nelle singole rate. Ma attenzione: ‘tanta bontà’ viaggia sul filo del rasoio: basta infatti il ritardo ‘di un solo giorno’ nel pagamento di una singola rata, per far decadere la sanatoria. E lì sono guai: in questo caso Equitalia può tornare a pignorare i beni del contribuente per l’intero importo del debito originario e le somme residue non sono più dilazionabili.Solo nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, non siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito, è ancora possibile rateizzare il debito, nonostante la decadenza dalla sanatoria, poiché il debitore non ha mai avuto prima tale facoltà. Dunque trattasi di una sorta di ultimatum ‘bonario’, e chi non aderisce alla sanatoria del bollo auto avrà più possibilità di subire un pignoramento rispetto al passato. Proprio perché, come spiegavamo prima, con il nuovo decreto fiscale, l’Agente della riscossione che sostituisce Equitalia (per l’appunto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) avrà più poteri di indagine nella ricerca dei beni da pignorare. Ma eventualmente cosa è pignorabile? E’ bene saperlo anche per non cedere al panico rispetto al quotidiano di oggetti e suppellettili che animano il nostro quotidiano. E qui subentra una sorta di vademecum stilato appositamente da ‘Studio cataldi’. ‘Teoricamente’ sono diversi i beni che possono venire ‘sottratti’ ma, in virtù della volontà del legislatore di tutelare alcuni diritti del debitore – riconosciuti come fondamentali e “irriducibili”, quali il diritto alla vita e alla dignità – alcuni beni sono da considerare assolutamente impignorabili. Principalmente, si tratta di quelli di prima necessità ed essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone con questo conviventi, come disciplina l’art. 514 c.p.c. che dichiara impignorabili vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici, ma anche commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese. Così come i libri, gli attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento dell’attività lavorativa, e addirittura armi utilizzate per l’adempimento di un pubblico servizio. Lo stesso articolo 514 assicura, poi, l’intangibilità di oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale, come la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio. Allo steso modo, a seguito della novella apportata dalla legge n. 221/2015 (cosiddetto ’collegato ambientale’), risultano assolutamente impignorabili – e ci mancherebbe – “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali”, nonché “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”. In tale contesto però, gli artt. 515 e 516 c.p.c. si occupano invece della impignorabilità ’relativa’, condizione che ricorre in presenza di particolari circostanze oggettive o temporali. Quindi gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo, che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi e i frutti raccolti o separati dal suolo, che possono essere pignorati separatamente dall’immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo. Nell’ambito dei crediti invece, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che non sono assoggettabili a esecuzione forzata: i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza. Infine, non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale Inps riproporziona sul reddito e l’’ampiezza’ del nucleo familiare; mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%.

    M.