Home ATTUALITÀ Bonus asilo nido, domande Inps entro 2021: Isee, cosa fare

    Bonus asilo nido, domande Inps entro 2021: Isee, cosa fare

    Bonus asilo nido, per fare domanda all’Inps c’è tempo fino al 31 dicembre 2021. Dall’1 gennaio 2022, infatti, questo incentivo – che ora ammonta a un massimo di 3mila euro – verrà assorbito nell’Assegno unico universale figli. Questo contributo, come si legge sul sito dell’Inps, aiuta per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti. Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps su domanda del genitore. 

    Bonus asilo nido, importo
     

    L’importo massimo erogabile al genitore richiedente è determinato in base all’ Isee minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. 

    Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile: 

    Isee minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore. 

    Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore. 

    Isee minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore. 

    In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti. 

    Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. 

    Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. 

    Erogazione dei bonus
     

    Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2021 è di 530 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito. 

    L’Inps provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN , conto corrente estero Area SEPA). 

    In caso di pagamento su Iban estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente. 

    Decadenza
     

    Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda. 

    L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. 

    L’Inps interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza: 

    perdita della cittadinanza; 

    decesso del genitore richiedente; 

    decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; 

    affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi). 

    Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. 

    Requisiti
     

    La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti :  

    cittadinanza italiana; 

    cittadinanza UE; 

    permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l’Istituto, in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede – allo stato – all’esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo); 

    carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); 

    carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007); 

    status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; 

    residenza in Italia; 

    relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; 

    relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune. 

    Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

    In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016. 

    Quando e come fare domanda
     

    La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2021. 

    In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente: 

    pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”). Va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.); 

    introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”). 

    La domanda può essere presentata esclusivamente online all’Inps attraverso il servizio dedicato. 

    In alternativa, si può fare la domanda tramite: 

    enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

    Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.