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DL Rilancio: serve solo un’autocertificazione per ottenere bonus e contributi, ecco come si fa e da quando

Giuseppe Conte

Una notizia che potrebbe interessare a molti, anzi, sarà senz’altro così, e che in tempi confusi come quelli del caos dovuto alla crisi sia sanitaria che economica da coronavirus ha quasi il sapore delle buone nuove.

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Stando infatti a quanto emerge a margine delle informazioni relative all’ormai noto DL Rilancio, basterebbe un’autocertificazione per chiedere bonus e contributi.

Ma come fare? E dove e quando? E a chi spetta poi, il singolo bonus e il contributo? Ecco tutte le indicazioni.

Decreto Rilancio, ecco l’autocertificazione omnibus per tutti i contributi e bonus e vantaggi: ecco come si fa

Nell’ambito del decreto Rilancio ecco che si fa largo “l’autocertificazione omnibus” per chiedere contributi, bonus e altri benefici alla Pubblica Amministrazione.

Si parla di una procedura semplificata per imprese e famiglie, dunque: ma occhio alle sanzioni. Il dado comunque, sembra esser tratto: basta un’autocertificazione per ottenere bonus e contributi.

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Il Governo è pronto a varare misure per reagire alla crisi economica provocata dal coronavirus, e appaiono le prime novità dalla bozza del decreto Rilancio, in esame presso il Consiglio dei Ministri.

Non si parla solo di diversi aiuti per imprese e famiglie in difficoltà, ma anche, nel testo, di una “procedura semplificata” per ottenere bonus e contributi statali.

Come detto, in poche parole, occorrerà appena un’autocertificazione (differente, ovvio, dal modulo per gli spostamenti sul territorio) in cui dichiarare il possesso dei requisiti necessari.

Una indicazione che vuole rispondere dunque alla esigenza della semplificazione burocratica, per velocizzare l’accesso agli aiuti economici.

Nello stesso tempo però, occhio: si prevedono delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci fino alla restituzione del doppio del contributo percepito.

Vediamo come funziona “l’autocertificazione omnibus”, chi può utilizzarla e le conseguenze civili e penali in caso di Falso.

aggiornamento ore 8,40

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Autocertificazione omnibus: come funziona e le novità in arrivo

In risposta al coronavirus e alle difficoltà di tante famiglie e lavoratori e imprese che sono ancora in attesa di ottenere bonus e contributi indicati nel Cura Italia e nel decreto Liquidità si sta dunque lavorando a un alleggerimento degli iter burocratici: per chiedere ogni tipo di bonus e altro contributo statale basterà un’autocertificazione, che si sostituisce alla mole di allegati obbligatori.

Così si evincerebbe dall’articolo 242, punto 1 lettera a) della bozza del Decreto Rilancio:

“Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022: a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore; conseguentemente, da parte delle pubbliche amministrazioni, sono incrementati, a cura del responsabile del procedimento, i controlli a campione di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il responsabile del procedimento si avvale delle banche dati dell’amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di acquisire i documenti necessari, ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferma restando l’applicazione degli articoli 73, 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le dichiarazioni sostitutive, rese in deroga agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accertate come mendaci a seguito di controllo successivo, la sanzione penale che è prevista ordinariamente ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia è aumentata da un terzo alla metà. L’accertamento del carattere mendace della dichiarazione, con sentenza passata in giudicato, comporta altresì la perdita del beneficio e l’obbligo di restituzione delle somme già ricevute in accoglimento dell’istanza, maggiorate del cinquanta per cento;”

aggiornamento ore 12.10

Autocertificazione omnibus: chi può aderire per avere bonus e contributi, cittadini e imprese

Come anticipato, il tipo di indicazione dovrebbe valere tanto per i privati cittadini che per le imprese. Così si evincerebbe dalla lettera f del documento:

“gli interventi che si rendano necessari per adeguare i locali ove si svolgono attività industriali, commerciali, artigianali ed altre attività economiche private e pubbliche e gli uffici privati e pubblici, ovvero conformarne le modalità di esercizio alle esigenze sanitarie conseguenti a provvedimenti statali, regionali o comunali, per fare fronte all’emergenza sanitaria e alla necessità di contenere la diffusione del COVID19 dopo la riapertura, sono liberalizzati. Esclusivamente nel caso in cui l’interessato intenda avvalersi del credito di imposta di cui all’art. … , è richiesta l’autocertificazione del professionista ivi prevista … “

Decreto Rilancio, autocertificazione e sanzioni altissimeper chi dichiara il falso

La semplificazione burocratica via autocertificazione è però accompagnata da un forte aumento delle sanzioni, sia civili che penali.

Se le Autorità di competenza, a seguito di controlli successivi, dovessero riscontrare la presenza di informazioni mendaci finalizzate conquistare illecitamente benefici e contributi non dovuti, le sanzioni ordinarie sono aumentate da un terzo fino alla metà.

Altro effetto della sentenza passata in giudicato è l’obbligo di restituire all’Amministrazione erogante “ le somme già ricevute in accoglimento dell’istanza, maggiorate del cinquanta per cento” (così riporta la lettera a dell’articolo 242).

Autocertificazione Dl Rilancio: dubbio se sia per tutti i casi e davvero omibus

Alcuni si chiedono, però: tale semplificazione fa testo per tutti i benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione o solo per quelli previsti dai decreti relativi all’emergenza sanitaria?

Il dubbio nasce dal fatto che la lettera a dell’articolo 242 della bozza del DL Rilancio in un primo momento elenca genericamente i benefici economici statali ai quali si estende la dichiarazione sostitutiva (“erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni”), in un secondo momento precisa però “in relazione all’emergenza COVID-19”.

Su questo aspetto il Governo dovrà fornire più elementi e chiarezza in direzione dell’approvazione del testo ufficiale.

aggiornamento ore 15.00