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    Omicidio stradale, l’uso del cellulare può diventare aggravante come la guida in stato di ebbrezza

    Nuova stretta del Governo sull’omicidio stradale. È questa la ragione del tavolo di maggioranza, convocato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, per chiedere un rapido via libera a un disegno di legge. L’obiettivo è contrastare la pirateria stradale attraverso norme più severe.

    L’uso del cellulare alla guida come essere ubriachi

    Tra le maggiori novità del disegno di legge c’è che l’uso del cellulare alla guida, in caso di omicidio stradale, sarà considerato un’aggravante, così come la guida in stato di ebbrezza.

    “La distrazione alla guida legata all’uso di smartphone – ha detto Giordano Biserni, presidente Asaps – Associazione Sostenitori Amici della Polizia – non si riesce tutt’oggi a combattere. E’ inammissibile che la guida stia diventando un aspetto residuale per il conducente. Il vaccino contro questo virus è una maggior presenza di pattuglie sul territorio ma con la sospensione della patente alla prima violazione, non alla seconda che è totalmente inutile come dimostrano i fatti. Quindi, ben vengano norme più stringenti riguardo all’uso del cellulare al volante”.

    Nonostante l’inasprimento delle pene introdotto con la legge 41 del 2016, “la pirateria stradale da allora non è affatto calata”, ha commentato Biserni. Per questo l’esigenza di rendere più efficace, molto velocemente, il codice della strada.

    Cosa prevede il disegno di legge

    Il provvedimento prevede anche l’arresto obbligatorio e mai facoltativo del conducente in caso di omissione di soccorso. “L’arresto deve essere certo – ha sottolineato Biserni – Solo così l’effetto dissuasivo potrebbe diventare importante”.

    Pena aumentata della metà (non più di un terzo) anche per il conducente che, in stato di ebbrezza, non presta soccorso a coloro che hanno subito danni fisici.

    Il disegno di legge prevede inoltre l’abrogazione dell’articolo sul concorso di colpa. Niente più sconti di pena “nel caso in cui l’incidente mortale non derivi esclusivamente dall’azione o dall’omissione del colpevole”. Prima era prevista una circostanza attenuante e una diminuzione della pena.

    Mario Bonito