ARDEA, FANCO DI NUOVO ALL’ATTACCO IN CONSIGLIO COMUNALE

    luca fancoSi è tenuto negli scorsi giorni ad Ardea un consiglio comunale che come di consueto si distingue per gli attacchi del consigliere Luca Fanco al sindaco e alla maggioranza tutta. Questo il testo dell’attacco, diffuso dallo stesso consigliere: “Considerato che : il giorno 26/01/2014  è stata condivisa sul mio diario di facebook dal Sig. Mario Addabbo la seguente denuncia: “Dicono che Sindaco Di Fiori Luca da mesi che va a fare il pieno nel deposito carburanti di Via Laurentina proprio sulla terre di Uso Civico che non è aperto al pubblico.

    Gli aprono i cancelli e si posiziona sulla pompa interna dei camions. Chiaro che non è possibile che deposito vende benzine chiaro è che fa i pieni a barba. Quello è Uso Civico e come è possibile che hanno autorizzato un impianto di carburanti? All’ora pensiamo a una copertura potente e a presenza del Sindaco diventa proprio sospetta. Dicono pure che il comune compra carburanti che vengono da questo deposito? Che fa il Sindaco. Penso proprio che debba spiegazione ai cittadini che stanno alla fame mentre lui fa i pieni strani stranamente” sentito il parere del proprio Avvocato, sul caso precedente, che lo ha messo immediatamente  in guardia su una ulteriore possibile/probabile strategia dei “soliti noti” per denunciare lo scrivente per omissione e/o ritardo di denuncia, ha consigliato di formulare specifica denuncia delucidandolo, altresì, giuridicamente: “L’obbligo giuridico di denunciare un reato vige per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio’ (art 357-358 cp.) nell’esercizio delle loro funzioni o per i reati di cui vengono a conoscenza in ragione dell’esercizio che essi svolgono. In caso di violazione oltre all’applicazione della fattispecie incriminatrice prevista per i cittadini sarà applicata anche una pena accessoria. L’omissione della denuncia di quanto previsto dalla legge configura un reato a carico del pubblico ufficiale. Essa è disciplinata dagli art 361-362 del codice penale italiano. In tali articoli si specifica che sarà applicata la sanzione in caso di omissione o ritardo della denuncia. Secondo l’ordinamento italiano è anche possibile esporre denuncia in forma anonima. Caratteristica della stessa è la mancanza di firma. Infatti  la Corte di Cassazione ha ricordato che l’unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria al fine di assumere informazioni dirette a verificare se può essere individuata una valida notitia criminis. (Sentenza n. 30313 del 17/05/2005, Sentenza n. 36003 del 21/09/2006). Si chiede alle Autorità in indirizzo di disporre verifiche e controlli su quanto denunciato pubblicamente dal cittadino e se risponde al vero che l’impianto di carburanti sopra citato è lo stesso sequestrato recentemente perché di proprietà della criminalità organizzata.”