CASSAZIONE – VEDERE UN FILM HARD SUL LAVORO? SI, PURCHÉ AVVENGA NEL MOMENTO DI PAUSA

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    Una tesi sicuramente avvincente, che probabilmente non mancherà di rappresentare un precedente, quanto dichiarato dalla Cassazione, che ha convalidato l’illegittimità del licenziamento che era stato inflitto a un operaio manutentore della Fiat di Termini Imerese il 13 maggio 2008: un dipendente ‘può guardare film porno’ sul posto di lavorro, purché la visione avvenga durante la pausa mensa. L’operaio venne letteralmente espulso dall’azienda in cui lavorava, stando all’accusa: “durante il turno di lavoro un manutentore all’unità di montaggio veniva notato dal personale addetto alla tutela del patrimonio aziendale in compagnia di alcuni colleghi di lavoro”, circostanza che ‘indusse’ a una serie di controlli e, nell’armadietto dell’uomo vennero trovati tre dvd porno a un pc. Di qui la ‘cacciata’ in quanto l’operaio svolgeva “attività estranea alla prestazione lavorativa consistenti nella visione di filmati a carattere pornografico”. Un licenziamento dapprima convalidato dal Tribunaledi Termini Imerese,  in appello poi, la Corte di Palermo aveva decretato l’illegittimità del licenziamento ordinando alla Fiat Group Automobiles il rientro del dipendente con tanto di indennità pari alla retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali. Decisione non gradita dall’azienda che si è rivolta alla Cassazione ribadendo la legittimità del licenziamento, inflitto per giusta causa e che, inoltre: “andava considerata la condotta tenuta dal lavoratore che, per prevenire le verifiche aziendali, controllava a mo di vedetta la presenza di personale nelle vicinanze del locale”. Tuttavia dalla Cassazione veniva sottolineato che vi erano prove oggettive “sufficienti a fondare la certezza che durante l’orario di lavoro il dipendente si fosse dedicato alla visione dei filmati potendo, tutt’al più, alimentare il sospetto che ciò possa essere avvenuto che però non è idoneo a ritenere provato l’addebito”, oltretutto hanno tenuto a sottolineare da Piazza Cavour che: “le asserite ammissioni del dipendenterestavano circoscritte al fatto di avere visto lo scorcio di un filmato a luci rosse durante la pausa mensa. Circostanza certamente diversa dall’aver impiegato l’orario lavorativo in attività diverse dalla prestazione”.

    T.