LEGGE DI STABILITA’ – REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I LAVORATORI AUTONOMI

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    Nella legge di Stabilità è prevista l’introduzione di un regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi. Per gli artigiani e i commercianti iscritti all’INPS vi sono anche delle agevolazioni contributive che consentono di pagare i contributi in relazione al reddito, senza il rispetto dei minimali contributivi. Il regime fiscale agevolato L’articolo 9 della Legge di Stabilità 2015, attualmente all’esame della Commissione bilancio della Camera, nella stesura attuale, prevede l’introduzione di unregime fiscale agevolatoper gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale. In particolare si tratta di un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute. Contemporaneamente è prevista anche lasoppressione dei “regimi di favore”attualmente vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato), in ottica di semplificazione. Sono interessate le persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano quali fornitori di beni o servizi. Le soglie stabilite dal legislatore variano a seconda del codice ATECO, quindi in relazione all’attività economica esercitata e fanno riferimento alla diversa redditività dei settori economici. Per questi soggetti ilreddito di impresao di lavoro autonomo viene determinato in modo semplificato, in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività. Regime fiscale agevolato e riflessi sul regime contributivo Il regime contributivo INPSagevolato discende dall’applicabilità del regime fiscale agevolato. Ciò significa che nel caso in cui il soggetto non possegga più i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato, non potrà usufruire nemmeno del regime contributivo agevolato. Allo stesso modo, nel caso in cui da successive verifiche venisse accertato che non esistevano i presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato, il regime contributivo diverrà anche retroattivamente ordinario, con necessità di versare i contributi omessi, comprese le sanzioni. Vi sono inoltre categorie economiche che non possono avvalersi del regime fiscale agevolato, quindi nemmeno di quello contributivo INPS agevolato. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti previsti dalla norma. La cessazione implica, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Si noti che il legislatore ha previsto che il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente nel regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano i requisiti. Chi non può avvalersi del regime agevolato La norma in corso di approvazione stabilisce che non possano avvalersi del regime agevolato le persone fisiche che si avvalgono diregimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiuntoo di regimi forfetari di determinazione del reddito. Le attività economiche escluse a priori sono quindi: – Agricoltura e attività connesse e pesca – Vendita sali e tabacchi – Commercio dei fiammiferi – Editoria – Gestione di servizi di telefonia pubblica – Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta – Intrattenimenti, giochi e altre attività ex DPR 640/1972 – Agenzie di viaggi e turismo – Agriturismo – Vendite a domicilio – Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione – Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione Sono inoltre esclusi i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi, nonché coloro che, esercenti attività di impresa, arti o professioni, contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero a SRL di cui all’art. 116 del TUIR. Riflessi sui contributi previdenziali INPS Gli esercenti attività di impresa iscritti alle gestioni INPS degli artigiani o commercianti hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede lasoppressionedellivello minimo di contributi(i cosiddetti “contributi sul minimale” o “contributi fissi”). A titolari e collaboratori si applica quindi un regime forfetario a percentuale sul reddito dichiarato. Non sono invece ammessi al medesimo beneficio i lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali. Come si accede al regime agevolato Il soggetto che ne abbia le caratteristiche e che voglia accedere al regime contributivo agevolato dovrà presentareapposita dichiarazione all’INPS ogni anno entro il 28/2. L’INPS colloquierà direttamente con l’Agenzia delle entrate per la verifica dei requisiti richiesti. La data del 28/2 è un termine decadenziale per espressa previsione normativa, pertanto qualora la dichiarazione venga presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire dall’anno successivo, riproponendola dichiarazione entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza dei requisiti richiesti. Caratteristiche del regime contributivo agevolato L’artigiano o commerciante verserà la contribuzione INPS in percentuale rispetto ai redditi percepiti e non dovrà effettuare il versamento dei contributi fissi. Il contributo dovuto sarà rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il titolare potrà indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori, fino ad un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Effetti del mancato versamento dei contributi fissi 

    Il regime contributivo INPS agevolato è opzionale Il legislatore ha concesso la facoltà di scelta in quanto la contribuzione accreditata sarà proporzionale al versamento effettuato. In particolare, in caso di versamenti inferiori alla contribuzione dovuta sul reddito minimale non sussisterà la totale copertura contributiva annuae questo potrebbe penalizzare il lavoratore autonomo ai fini pensionistici. In caso di redditi bassi, infatti, anche i versamenti contributivi saranno esigui e non consentiranno di coprire interamente i 12 mesi contributivi di un anno. Come stabilito dalla norma, i contributi versati saranno attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno. In particolare, l’accredito dellacontribuzionesegue le regole dalla Legge n. 335/1995. Essa stabilisce che hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito che si determina moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.