Home ATTUALITÀ Fidanzati minorenni, come fare dal 4 maggio? Le indicazioni

    Fidanzati minorenni, come fare dal 4 maggio? Le indicazioni

    Il 4 maggio coincide con il via alla Fase 2. Alleggerimento delle restrizioni e possibilità di far visita ai congiunti. Questi i punti cardine del nuovo decreto, per cui, però, esistono ancora dei dubbi non dissipati dalla Faq proposte dal Governo stesso proprio per limitare le insicurezze. Se è stato definito il concetto di ‘congiunto’, rimangono ancora quesiti sull’applicabilità di tale principio.

    Una delle domande più gettonate tra i giovani, ad esempio, è sulla possibilità di andare dalla fidanzata o il fidanzato di turno anche se si è minorenni. Né il decreto né le relative risposte alle domandi frequenti rispondono nel dettaglio al quesito seppur la risposta sia insita nel discorso generale che non fa riferimento all’età. Per cui, a meno di decreti specifici, anche i minorenni possono far visita al proprio partner purché questo rientri nella sfera degli ‘affetti stabili’.

    Fidanzati e minorenni, cosa dice il decreto

    Cosa dice il decreto e le Faq in relazione alla possibilità di far visita ai fidanzati? “Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità – si legge sul sito – E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”.

    La definizione di congiunti non è stata ancora chiarita n tutti gli aspetti ma è pacifico ormai che anche i fidanzati ne facciano parte, come ribadito dal Governo stesso sul proprio sito: “L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.

    Nessun riferimento quindi ai limiti di età imposti per le visite ai congiunti, ma in questo caso entra in campo il buonsenso individuale che porta a decidere, in attesa di chiarimenti superfici in merito, cosa sia giusto fare. Non è detto inoltre che i singoli comuni non avanzino delle ordinanze ad hoc per impedire tali incontri.