Rimborso ritardo aereo, non sempre è possibile

    Per chi è abituato a viaggiare, lo spettro del ritardo del proprio volo rappresenta una delle più grandi paure: tuttavia, in caso di ritardi di un certo rilievo, esiste sempre il paracadute della possibilità di ottenere un rimborso di quanto pagato alle compagnie aeree per il biglietto. Ebbene, da oggi questo potrebbe non essere più realtà: anche nel caso in cui un volo dovesse fare ritardo per tre ore, esisto una casistica per la quale il rimborso ai viaggiatori potrebbe non spettare. 

    Rimborso ritardo aereo: ecco quando viene negato

    È dunque possibile che venga negata la richiesta di rimborso per ritardi su un volo anche di tre ore. Secondo la Corte di Giustizia Europea infatti, un eventuale rimborso potrebbe essere negato nella situazione in cui la compagnia aerea possa essere scagionata in quanto “danneggiata” da un fattore esterno imprevedibile, come ad esempio la foratura di uno pneumatico del velivolo a causa di un oggetto acuminato sulla pista, come un chiodo. Questo vuol dire che il rimborso, a questo punto, è possibile soltanto nel momento in cui la compagnia aerea non abbia assicurato l’utilizzo di tutti i mezzi a disposizione per limitare il ritardo del volo. È stato proprio un caso del genere a sottoporre la questione: nella fattispecie la Landgericht Köln (Tribunale del Land) di Colonia, Germania, quando il signor Wolfgang Pauels, un cittadino tedesco, ha pensato di citare la compagnia aerea Germanwings con la motivazione riportata sopra, ovvero il ritardo di tre ore (e ventotto minuti, per l’esattezza) a causa di uno pneumatico bucato dall’aereo. In questo caso, il povero Wolfgang non ha ricevuto alcun rimborso: questo perché una situazione simile, ha osservato la Corte, rientra nel novero di quelle che possono essere considerate delle “circostanze eccezionali”, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Si è creato così il precedente per non avere diritto al rimborso, per tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e soprattutto non siano situazioni sulle quali la compagnia aerea è in grado di agire in alcun modo.